La sezione di Salò del Club Alpino Italiano non avendi un proprio regolamento si avvale del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano rivisto il 27 marzo 2021.
Club Alpino Italiano
REGOLAMENTO GENERALE
PARTE PRIMA – ASSOCIAZIONE – SOCI – STRUTTURA CENTRALE
TITOLO I – DELL’ASSOCIAZIONE
TITOLO I – CAPO I – FINALITÀ
Art. 1 – Finalità
- Il Club Alpino Italiano per conseguire – ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 776 – le finalità istituzionali, a favore sia dei propri soci, sia di altri, utenti tutti di un comune patrimonio culturale e sociale, in collaborazione con organismi dello stato e degli enti autonomi, con enti pubblici e privati e con fondazioni che si occupano di problemi connessi con le aree montane, con istituti scientifici e universitari e con associazioni e organismi anche esteri aventi scopi analoghi o utili al conseguimento delle proprie finalità:
a) tutela gli interessi generali dell’alpinismo; promuove la pratica delle attività istituzionali nelle aree montane nazionali, europee ed extraeuropee;
b) promuove la formazione etico-culturale e l’educazione alla solidarietà, alla sicurezza, alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente, specialmente dei giovani, mediante: 1) la realizzazione e la gestione di strutture operative, destinate alla ricerca e alla didattica; 2) lo svolgimento di corsi tecnici di introduzione, di formazione e di perfezionamento; 3) la presenza di propri operatori nelle scuole di ogni ordine e grado; 4) ogni altro tipo di iniziativa utile;
c) provvede a formare, perfezionare, aggiornare, organizzare e tutelare i propri operatori – accompagnatori, esperti, istruttori ed altri – necessari allo svolgimento delle iniziative di cui alla lettera b);
d) facilita la diffusione della frequentazione della montagna e delle escursioni, anche in forma collettiva, costruendo e mantenendo in efficienza strutture ricettive e sentieri;
e) assume iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni e per il soccorso dei pericolanti, nonché per la ricerca dei dispersi e per il recupero degli infortunati; a tale scopo organizza specifiche strutture operative per il soccorso alpino e speleologico e per il servizio valanghe;
f) promuove la redazione, la pubblicazione e la diffusione di opere, quali guide e monografie, relazioni, memorie, carte tematiche, su qualsiasi tipo di supporto; favorisce gli studi scientifici, storici, economici, artistici e letterari, per la diffusione della conoscenza dell’ambiente montano nei suoi molteplici aspetti e del patrimonio culturale delle sue genti; pubblica un bollettino, una rivista ed altri eventuali periodici;
g) cura l’ordinamento della propria biblioteca nazionale e la sua interconnessione in rete con le biblioteche sezionali; provvede a sostenere il centro italiano studio documentazione alpinismo extraeuropeo e il museo nazionale della montagna;
h) promuove la fotografia e la cinematografia di montagna e cura la organizzazione della cineteca con particolare riguardo alla sezione storica;
i) opera per la conservazione della cultura alpina e per la pratica di ogni attività connessa con la frequentazione e la conoscenza della montagna; assume e promuove iniziative atte a perseguire la difesa dell’ambiente montano e in genere delle terre alte, anche al fine di salvaguardare dalla antropizzazione le zone di particolare interesse alpinistico o naturalistico;
l) favorisce la nascita e il funzionamento di organismi deputati a perseguire le proprie finalità istituzionali;
m) assume ogni altro tipo di iniziativa atta al conseguimento delle finalità e al libero svolgimento delle attività istituzionali.
TITOLO I – CAPO II – STEMMI E DISTINTIVI
Art. 2 – Stemma del Club Alpino Italiano
- «Lo stemma del Club alpino italiano è costituito da uno scudo gotico antico d’azzurro alla stella a cinque raggi d’argento orlato dello stesso. Esso è accollato su una piccozza posta in banda, affiancato a destra da un binocolo e a sinistra da una corda riavvolta, ornato in capo da un cartiglio ondulato con le estremità bifide recante la scritta «CLUB ALPINO ITALIANO» e sorretto per lo stesso con gli artigli da un’aquila ad ali spiegate.»
- Lo stemma, depositato a norma di legge, è utilizzato liberamente all’interno del Club alpino italiano per le bandiere, i vessilli e i distintivi sociali.
- Il CC può deliberare l’adozione di soluzioni grafiche diverse dello stemma del Club alpino italiano e di logo destinati a pubblicazioni, stampati, modulistica e carta intestata ufficiali, nonché a tessuti, capi di abbigliamento, accessori, materiali tecnici e non tecnici.
Art. 3 – Distintivi
- I modelli dei distintivi sociali sono approvati dal CC.
- I soci iscritti ininterrottamente da venticinque, cinquanta, sessanta o settanta cinque anni ricevono in omaggio dalla propria sezione uno speciale distintivo riproducente lo stemma del Club alpino italiano.
- Tutti i distintivi sociali sono forniti alle sezioni esclusivamente dalla direzione, contro rimborso della spesa.
Art. 4 – Affiliazione ed uso dello stemma
Il CDC ha facoltà di autorizzare la affiliazione e l’uso dello stemma del Club alpino italiano a strutture ricettive private; in via eccezionale e ove ricorrano motivi di opportunità, l’uso dello stemma sociale a terzi.
TITOLO I – CAPO III – SEDE – PATRIMONIO IMMOBILIARE
Art. 5 – Sede sociale e sede legale – Sede centrale
- La sede sociale, il museo nazionale della montagna «Duca degli Abruzzi» e la relativa area documentazione con la biblioteca nazionale e il centro italiano studio documentazione alpinismo extraeuropeo del Club alpino italiano sono stabiliti in Torino (TO), attualmente in Piazzale Monte dei Cappuccini, civico 7. La sede legale, gli uffici degli organi centrali e la direzione del Club alpino italiano sono stabiliti in Milano (MI), attualmente in Via Errico Petrella, civico 19. Il luogo e la struttura stessa mantengono la denominazione storica di sede centrale.
Art. 6 – Strutture ricettive – Regolamento generale rifugi
- I rifugi, i rifugi alpini, i punti di appoggio, i bivacchi fissi, i ricoveri di emergenza, le capanne sociali, costituiscono le strutture ricettive del Club alpino italiano che, indipendentemente dal titolare del diritto di proprietà, costituiscono ideale patrimonio dei soci, come tale soggetto ai vincoli stabiliti dallo Statuto.
- Il regolamento generale rifugi contiene norme di indirizzo politico-istituzionale, di dismissione e di gestione, nonché norme di comportamento. È documento ufficiale del Club alpino italiano redatto a cura del CDC e approvato dal CC. In caso di inerzia accertata nella redazione e nelle successive modifiche, il CC subentra d’ufficio con funzioni di supplenza, anche affidando l’incarico a terzi. Il regolamento generale rifugi trova applicazione anche nei confronti dei non soci ospiti delle strutture ricettive del Club alpino italiano.
TITOLO I – CAPO IV – PUBBLICAZIONI
Art. 7 – Pubblicazioni ufficiali
- Il CC nell’esercizio delle sue facoltà determina gli indirizzi generali nonché le caratteristiche grafiche del bollettino, degli altri periodici e delle collane di volumi editi dagli organi centrali.
TITOLO II – DEI SOCI
TITOLO II – CAPO I – SOCI ONORARI
Art. 8 – Soci onorari
- Il candidato socio onorario, se cittadino italiano, deve avere acquisito alte benemerenze nella diffusione della conoscenza o nella frequentazione delle montagne o a favore del Club alpino italiano, l’avere cioè svolto una effettiva attività collaborativa, personale e disinteressata, nell’ambito della struttura centrale e di una o più strutture territoriali, e l’aver contribuito con esemplare efficacia alla conoscenza e alla condivisione delle finalità istituzionali del Club alpino italiano.
- Il candidato socio onorario, se cittadino straniero, deve avere acquisito alte benemerenze nella conoscenza e nella frequentazione delle montagne, così da costituire un esemplare punto di riferimento per quanti aderiscono alle finalità istituzionali del Club alpino italiano.
- La proposta di designazione a socio onorario deve essere presentata al CC per iscritto, da un terzo dei consiglieri centrali, accompagnata da una esauriente documentazione, e comunicata a tutti i consiglieri centrali almeno tre mesi prima della seduta in cui il CC sarà chiamato a decidere sull’accoglimento della candidatura e sulla conseguente proposta alla AD.
- Il CC vota la proposta a scheda segreta; essa è accolta se ottiene il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.
- Il socio onorario, ancorché iscritto nell’apposito albo d’onore, mantiene i propri diritti di socio ordinario presso la sezione di ultima appartenenza, ma è esentato dal versamento della quota associativa annuale e dei contributi straordinari.
TITOLO II – CAPO II – SOCI BENEMERITI, ORDINARI, FAMIGLIARI E GIOVANI – AGGREGATI
Art. 9 – Soci benemeriti – Albo d’onore
- Il socio benemerito (persona giuridica) viene iscritto in un albo speciale della sezione, previa delibera del consiglio direttivo; riceve un diploma, rilasciato dalla direzione, firmato dal presidente della sezione.
- Il socio della sezione (persona fisica) che abbia acquisito speciali meriti alpinistici o benemerenze nella attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d’onore della sezione stessa; riceve un diploma, rilasciato dalla direzione, firmato dal presidente della sezione e controfirmato dal PG.
Art. 10 – Soci ordinari, famigliari e giovani
- Chi intende aderire al Club alpino italiano deve presentare domanda al consiglio direttivo della sezione presso la quale desidera essere iscritto, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo (anche online) completo di espressa autorizzazione al trattamento dei dati e deve pagare la quota di ammissione e la quota associativa annuale prevista per la categoria a cui chiede di far parte. Se minore di età la domanda deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà. Il consiglio direttivo della sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull’accettazione.
- Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono obbligatori ai fini del tesseramento e l’eventuale rifiuto al riguardo comporta la mancata accettazione della domanda.
- Il consenso a ricevere comunicazioni istituzionali della Sede Legale del CAI, del Gruppo Regionale o provinciale cui la Sezione appartiene e della sezione e/o Sottosezione di appartenenza è parimenti obbligatorio ai fini del Tesseramento.
- La accettazione della domanda si intende sottoposta alla condizione risolutiva di eventuale diversa volontà che il consiglio direttivo sezionale deve esprimere nella prima seduta successiva.
- L’adesione è rinnovata automaticamente per gli anni successivi al primo con il pagamento alla sezione della quota associativa annuale prevista per la categoria
- Chi intende aderire o rinnovare l’ adesione come socio famigliare deve autocertificare il nominativo del socio ordinario – iscritto alla stessa sezione – al quale è legato da vincoli famigliari anche di fatto e con cui coabita.
- Nel corso dello stesso anno sociale il socio può essere iscritto presso una sola sezione.
- Il socio iscritto alle sezioni nazionali o in regime di doppia appartenenza contestuale alla sezione nazionale e a quella territoriale, mantiene l’adesione al Club alpino italiano con i diritti e gli obblighi previsti per il socio ordinario.
- Il socio ordinario registrato al 4 ottobre 1981 con la qualifica di vitalizio mantiene l’adesione al Club alpino italiano con i diritti e gli obblighi previsti per il socio ordinario; resta iscritto presso la sezione di origine e, in caso di scioglimento di questa ultima, può trasferirsi ad altra sezione.
- Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. Il trasferimento da una sezione ad un’altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell’adesione annuale, deve avvenire tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede Legale dell’Ente. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.
- La sezione, alla prima ammissione, ha l’obbligo di inserire i dati anagrafici e associativi del socio e le eventuali variazioni, in tempo reale nel sistema informatico in dotazione alla Sede Legale dell’Ente.
Art. 11 – Aggregati
- I soci ordinari, famigliari e giovani di ciascuna sezione (sezione di appartenenza) possono liberamente aggregarsi ad altra sezione (sezione di aggregazione), rimanendo però inclusi, a tutti gli effetti, tra i soci della sola sezione di appartenenza. Il consiglio direttivo della sezione alla quale è presentata la domanda decide sull’accettazione.
- Il socio deve corrispondere alla sezione di aggregazione una quota associativa sezionale, nella misura fissata dalla assemblea dei soci di questa sezione.
- Chi chiede l’ammissione in una sezione come aggregato deve indicare la sezione di appartenenza.
- I Soci aggregati non possono assumere alcuna forma di rappresentanza istituzionale per la sezione di aggregazione. Fanno eccezione i componenti del C.N.S.A.S.
TITOLO II – CAPO III – QUOTE ASSOCIATIVE – CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI
Art. 12 – Quote associative – Tessera di riconoscimento
- Il CDC, sentito il CC, propone per ciascun anno, in base ai programmi di attività annuali o pluriennali e in base alla variazione degli indici dei prezzi, la quota di ammissione minima, la quota associativa minima per ciascuna categoria e la parte di essa da corrispondere alla struttura centrale, per essere sottoposte alle delibere della AD.
- La quota di ammissione è dovuta alla sezione al momento della prima adesione al Club alpino italiano e dà diritto alla tessera di riconoscimento, al distintivo ed a una copia dello Statuto, del Regolamento generale e dell’ordinamento sezionale anche in formato elettronico.
- La quota associativa annuale deve essere versata dal socio non oltre il 31 marzo. Il sistema informatico dell’ente certifica la data di iscrizione o rinnovo.
- La tessera di riconoscimento del Socio può essere cartacea e/o elettronica. Per essere valida, deve contenere le generalità, l’indirizzo e la categoria di appartenenza del socio e deve essere munita di fotografia. Nel caso di tessera cartacea deve riportare anche le firme del titolare, del presidente della sezione e del presidente generale, l’apposizione del timbro della sezione di appartenenza e il bollino per l’anno sociale in corso. La tessera elettronica deve riportare anche il codice identificativo generato dal sistema informatico.
- L’aggregato riceve dalla sezione che ne accetta l’ammissione un apposito tesserino con spazio per le convalide annuali e per l’indicazione della sezione di appartenenza.
- Il materiale relativo al tesseramento è approvato dal CDC e fornito alle sezioni dalla direzione.
Art. 13 – Contributi ordinari e straordinari
- Il CDC, sentito il CC, propone per ciascun anno, in base ai programmi di attività annuali o pluriennali e in base ai costi preventivati, l’ammontare dei contributi ordinari e straordinari e li sottopone alle delibere della AD; i contributi sono indivisibili e devono essere pagati contemporaneamente alla quota associativa, di cui fanno parte integrante ad ogni effetto.
- I contributi ordinari sono la parte della quota associativa destinata alle coperture assicurative e alle pubblicazioni periodiche; i contributi straordinari sono la parte destinata a specifici programmi straordinari posti a carico dei soci; i contributi possono essere differenziati per categoria di soci.
- Il contributo ordinario per le coperture assicurative è obbligatorio per tutti i soci, con l’unica eccezione dei soci benemeriti.
- Il contributo ordinario per le coperture assicurative dei soci onorari è a carico della struttura centrale. Quello dei soci ordinari vitalizi è addebitato alla rispettiva sezione di appartenenza, con diritto di recupero.
- Il contributo ordinario per le pubblicazioni periodiche è obbligatorio per i soci che hanno diritto a riceverle. Quello dei soci ordinari di diritto e dei soci ordinari vitalizi è addebitato alla rispettiva sezione di appartenenza, con diritto di recupero.
TITOLO II – CAPO IV – DIRITTI DEI SOCI
Art. 14 – Diritti dei soci
- I soci ordinari, famigliari e giovani hanno diritto:
a) ad usufruire delle strutture ricettive del Club alpino italiano con parità di trattamento rispetto ai soci della sezione che ne ha la detenzione o il possesso e alle condizioni preferenziali rispetto ai non soci eventualmente previste dal regolamento generale rifugi;
b) ad usufruire delle strutture ricettive delle associazioni alpinistiche, italiane ed estere, con le quali è stabilito trattamento di reciprocità con il Club alpino italiano;
c) ad avere libero ingresso nelle sedi delle sezioni e sottosezioni, ed a partecipare alle manifestazioni e attività da esse organizzate, a norma dei rispettivi ordinamenti;
d) ad usufruire delle polizze assicurative, stipulate dal Club alpino italiano ricorrendone le condizioni contrattuali;
e) ad usufruire del materiale tecnico e documentario della struttura centrale e delle strutture territoriali, a norma dei rispettivi ordinamenti;
f) ad essere ammessi alle scuole, ai corsi e alle manifestazioni didattiche e tecnico culturali istituiti o organizzati dalla struttura centrale o dalle strutture territoriali, a norma dei rispettivi ordinamenti;
g) a ricevere le pubblicazioni sociali spettanti alla categoria di appartenenza uscite dopo l’arrivo della comunicazione del nominativo del socio alla direzione e l’impostazione o la variazione della relativa registrazione anagrafica; i soci in regola con l’iscrizione ricevono anche le pubblicazioni sociali spettanti edite nei primi tre mesi dell’anno sociale seguente;
h) a fregiarsi del distintivo sociale e, quando ciò sia stato autorizzato dal CC, a fregiare dello stemma sociale le proprie pubblicazioni e le proprie opere dell’ingegno. - Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della struttura centrale del Club alpino italiano e del patrimonio di ciascuna delle sue strutture territoriali.
TITOLO II – CAPO V – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Art. 15 – Dimissioni – Morosità – Provvedimento disciplinare
- Il socio può dimettersi dal Club alpino italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
- Il socio ordinario vitalizio che risulta irreperibile da oltre un quinquennio è considerato dimissionario a tutti gli effetti.
- Il socio che non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale è considerato moroso e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede Legale dell’Ente.
- Il socio può perdere la qualifica anche per provvedimento disciplinare irrogato a termini del regolamento disciplinare.
- Il versamento della quota associativa annuale dopo il 31 marzo determina la ripresa, a far tempo dal rinnovo, del rapporto associativo e di quanto connesso, senza retroattività dei diritti, eccezione fatta per la possibilità di ricongiungimento della carriera di socio, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell’adesione, mediante pagamento delle quote associative arretrate. Tale facoltà permane nel tempo, mediante ricongiunzione delle annualità almeno sino all’ultimo periodo di adesione.
TITOLO III – DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI E DEL CONGRESSO NAZIONALE
TITOLO III – CAPO I – ASSEMBLEA DEI DELEGATI (AD)
Art. 16 – Delegati
- Il numero dei delegati elettivi, spettanti a ciascuna sezione, si determina in base al numero di soci risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente ed è reso disponibile alle sezioni, tramite sistema informatico, entro l’ultimo giorno di gennaio. La sezione e il primo scaglione di duecento quaranta nove soci sono rappresentati dal solo presidente (delegato di diritto); i soci della sezione con numero di soci compreso tra duecento cinquanta e settecento quaranta nove – estremi inclusi – eleggono un secondo delegato; i soci della sezione con numero di soci compreso tra settecento cinquanta e milleduecento quaranta nove eleggono un terzo delegato e un ulteriore delegato ogni successivo gruppo di cinquecento soci a partire da milleduecento cinquanta (delegati elettivi).
- I delegati elettivi sono eletti nelle assemblee generali dei soci di ciascuna sezione esclusivamente tra i soci ordinari e famigliari maggiorenni della sezione e delle sue sottosezioni, con le modalità previste dall’ordinamento sezionale.
- I nomi dei delegati di diritto e elettivi devono essere registrati dalle sezioni nel sistema informatico, entro dieci giorni dalla loro elezione e comunque non oltre il 30 aprile di ciascun anno.
- Nel caso di decadenza per qualsiasi motivo di un delegato elettivo, il consiglio direttivo della sezione proclama eletto il successivo nell’elenco dei votati alla stessa carica nella più recente assemblea generale della sezione o, in via subordinata, provvede alla sua sostituzione con propria deliberazione, da sottoporre a ratifica nella prima assemblea generale dei soci.
Art. 17 – Calendario degli adempimenti – Convocazione della AD – Località – Data – Ordine del giorno
- In previsione di una AD, il direttore prepara il calendario degli adempimenti.
- L’AD si svolge nella località e alla data stabilita dal CDC, ma non più di due volte consecutive nella medesima località.
- Il CDC delibera sugli argomenti da inserire nell’ordine del giorno; invita gli ex presidenti generali e quanti altri ritiene opportuno alle sedute delle AD.
- Il CC – anche su proposta di una ARD – o il collegio nazionale dei revisori dei conti possono deliberare la richiesta dell’inserimento di argomenti di interesse generale nell’ordine del giorno della AD ordinaria; la richiesta scritta, accompagnata da adeguata illustrazione e dalla indicazione del nominativo del relatore, deve pervenire al CDC entro il termine perentorio dell’ultimo giorno di febbraio, per la AD seguente.
- Il direttore provvede alla organizzazione della AD; la convocazione è resa disponibile a tutti i delegati, tramite il sistema informatico, almeno quindici giorni di calendario prima della data fissata per la seduta. La convocazione con l’ordine del giorno, la località, la data, l’orario delle operazioni di verifica dei poteri e di inizio della AD e la documentazione relativa agli argomenti da trattare sono pubblicati online. In caso di documentazione riservata ai delegati, la stessa è resa disponibile sul sistema informatico.
- La richiesta di convocazione di una AD straordinaria da parte degli aventi diritto deve essere indirizzata al PG, al comitato elettorale e al collegio nazionale dei revisori dei conti, accompagnata da una proposta di ordine del giorno e da adeguata illustrazione. La richiesta fatta dai delegati deve essere da questi sottoscritta. Dalla ricezione della richiesta, il CDC ha sessanta giorni per provvedere.
- In caso di inerzia accertata nel completamento degli adempimenti preliminari o nella convocazione della AD ordinaria e delle AD straordinarie – di cui al precedente comma – nonché nei casi previsti dal codice civile, il collegio nazionale dei revisori dei conti – nel più breve tempo possibile – provvede a tutti gli adempimenti necessari assumendo a tal fine i poteri attribuiti al CDC.
Art. 18 – Comitato elettorale (CE) – Costituzione e finalità
- Il CE è composto da un rappresentante effettivo, più un supplente, per ciascuna area regionale o interregionale. Ai suoi candidati si applicano, per analogia, le norme dell’articolo 19 e dell’articolo 22; in questi casi il direttore svolge i compiti che in tali articoli sono attribuiti al CE. I componenti del CE sono eletti dai delegati di ciascuna area regionale o interregionale nel corso della AD ordinaria. Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il numero maggiore di voti, fino a coprire le due posizioni previste per ciascuna area regionale o interregionale; il candidato che ha ricevuto il numero maggiore di voti è eletto rappresentante effettivo, il secondo è eletto supplente. I componenti del CE sono soggetti alle norme di elezione, di durata e di rinnovamento previste per i componenti del collegio nazionale dei revisori dei conti; il rappresentante supplente sostituisce a tutti gli effetti il rappresentante effettivo – per qualsiasi motivo assente o decaduto dal mandato – fino al suo rientro o fino alla sua sostituzione.
- Il CDC, nella sua prima seduta successiva alla AD ordinaria, proclama gli eletti e prende atto della composizione del CE; affida l’incarico annuale, non rinnovabile, di coordinare i lavori del CE ad un componente effettivo di questo ultimo, scelto alfabeticamente; il CDC convoca il CE ogni qual volta si renda necessario, secondo il calendario degli adempimenti; le sedute del CE sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti; è responsabilità del componente effettivo, impossibilitato a partecipare ad una seduta, farsi sostituire dal suo supplente; alle sedute del CE partecipa il direttore o un suo delegato con funzioni di segretario verbalizzante.
- Il CE è organo di garanzia del corretto svolgimento delle fasi elettorali per la elezione dei componenti degli organi della struttura centrale; risolve ogni questione relativa alle elezioni, ivi incluse le controversie tra candidati, dal momento della designazione a quello della proclamazione degli eletti; controlla le richieste di convocazione delle AD straordinarie. Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti del CE. I presenti sottoscrivono le decisioni e il verbale delle sedute; il direttore dà immediata comunicazione scritta agli interessati delle decisioni prese e rende pubblico il verbale con affissione all’albo.
Art. 19 – Presentazione e controllo delle candidature alle cariche sociali Controllo delle richieste di convocazione delle AD straordinarie
- In base al calendario degli adempimenti, il direttore trasmette agli organi interessati gli elenchi nominativi dei componenti di prossima scadenza del CE e degli organi del Club alpino italiano – di cui all’articolo 4, comma secondo, lettere da b) a f), dello Statuto – indicando quanti rieleggibili e quanti non rieleggibili. Il direttore dà immediata comunicazione scritta agli interessati di ogni successiva variazione degli elenchi.
- Le proposte di candidatura sono libere. Sono avanzate dall’interessato o da altri, al CDR di uno o più raggruppamenti regionali di sezioni, con adeguato anticipo, e il CDR le presenta alla rispettiva assemblea regionale inserendole nell’ordine del giorno.
Ciascuna ARD
– anche in seduta congiunta con altre ARD della stessa area interregionale – è soggetto legittimato a designare i candidati alle cariche negli organi del Club alpino italiano, di cui al comma precedente. La designazione per essere valida deve ottenere il voto della maggioranza dei votanti dell’organo designante. Se ciò non si verifica, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Il numero dei votanti è determinato secondo le indicazioni del successivo articolo 22, comma settimo. La relativa comunicazione è inviata – a cura del presidente dell’assemblea – al direttore e in copia a tutti i CDR, per gli eventuali adempimenti previsti; deve pervenire al direttore entro e non oltre la fine dell’anno sociale per le designazioni alle cariche da porre in votazione nella AD successiva. In assenza di designazioni valide nei termini stabiliti, il CC può sostituirsi motivatamente alle ARD nei sessanta giorni successivi. - Le designazioni sono accompagnate da una autocertificazione sottoscritta dall’interessato per attestare
l’anzianità di adesione continuativa al Club alpino italiano, la disponibilità a ricoprire la carica elettiva per la quale è candidato, il possesso delle condizioni di idoneità stabilite al Titolo VIII, nonché la disponibilità ad optare, in caso di incompatibilità, per la carica elettiva in oggetto al momento della proclamazione dei risultati; l’autocertificazione è accompagnata da un sintetico curriculum. La mancata presentazione della autocertificazione è condizione di ineleggibilità; la infedeltà accertata della autocertificazione è insanabile e determina l’insorgere della medesima condizione di ineleggibilità, con gli effetti previsti al Titolo VIII. - Il CE raccoglie le designazioni valide e controlla le condizioni di eleggibilità e le eventuali incompatibilità in essere per ciascun candidato, sulla base della autocertificazione sottoscritta dall’interessato, secondo quanto stabilito nel Titolo VIII; ne dichiara la eleggibilità. Il direttore cura l’allestimento delle liste dei candidati e delle schede di votazione, su ciascuna delle quali, oltre alla lista dei candidati – disposti in ordine alfabetico – prevede altri spazi bianchi in numero pari alle cariche sociali poste in votazione; a fianco del nome e cognome del candidato eleggibile indica la sezione di iscrizione e l’organo o gli organi designanti.
- Nessun’altra lista di candidati o scheda di votazione può essere presentata alla AD o distribuita ai delegati.
- Se le condizioni di eleggibilità non sono soddisfatte, il CE non inserisce i nominativi nelle liste di candidati e nelle schede di votazione e ne dà comunicazione agli interessati. In caso di incompatibilità in essere al momento della verifica, il CE si limita a darne comunicazione agli interessati; il candidato, se eletto, deve esercitare il diritto di opzione secondo quanto stabilito nel Titolo VIII.
- Per le candidature nazionali alla Presidenza e Vice presidenza generale, la presentazione di ciascun candidato nelle ARD, ed eventualmente nelle sezioni, per sostenere la propria candidatura, è libera. Di conseguenza sia il Gruppo Regionale o la sezione possono invitare il candidato, sia il candidato stesso può chiedere di essere invitato.
La presenza di un candidato comporta automaticamente l’invito dell’altro o degli altri. Va assicurato un confronto improntato a criteri di pari opportunità, dando la possibilità a tutti i candidati in concorso – contemporaneamente e nella stessa sede – di farsi conoscere, illustrare i programmi e confrontarsi con delegati e soci rispondendo alle loro domande. La decisione di uno dei candidati di sottrarsi al confronto paritetico non fa venir meno la presenza dell’altro.
Analoghi criteri di pari opportunità dovranno essere seguiti nella presentazione dei candidati su tutti i mezzi di comunicazione associativi sia su carta che sulla rete, al livello nazionale e territoriale.
Nell’eventuale utilizzo di propri canali comunicativi personali per promuovere la candidatura, i soggetti dovranno essere rispettosi degli altri candidati e dei valori associativi.
Tutti gli organi e le strutture sociali devono mantenere un ruolo super partes e astenersi da iniziative di sostegno a singoli candidati.
I delegati, nell’ambito dei lavori assembleari, hanno il diritto di palesare e motivare le proprie preferenze o dichiarazioni di voto. - Il CE esamina le richieste di convocazione delle AD straordinarie; ne controlla la regolarità formale e sostanziale; il direttore trasmette gli atti al CDC per le azioni successive.
Art. 20 – Commissione di verifica dei poteri
- Il CDC nomina, almeno quindici giorni prima della AD, la commissione di verifica dei poteri, della quale fanno parte: un componente del collegio dei revisori dei conti, incluso il revisore supplente, che la presiede, un consigliere centrale e un componente designato dal presidente della sezione ospitante l’AD; in caso di indisponibilità del componente del collegio dei revisori dei conti, questi sarà sostituito a tutti gli effetti da un secondo consigliere centrale. Non possono essere nominati membri della commissione quanti sono inseriti nelle liste dei candidati di cui all’articolo precedente.
Art. 21 – Registrazione delegati
- I delegati devono presentarsi al tavolo della verifica dei poteri muniti di apposito codice di riconoscimento generato dal sistema informatico, ove ricevono le schede convalidate e quanto necessario per partecipare alle votazioni e ai lavori della AD.
- Il presidente sezionale può essere rappresentato per delega, conferita dal sistema informatico, oltre che da un vicepresidente o da un socio della sezione, anche da un delegato di altra sezione dello stesso GR.
- I delegati elettivi possono essere rappresentati per delega, conferita attraverso il sistema informatico, da un delegato della medesima sezione o di altra sezione dello stesso GR.
- Ogni delegato può rappresentare fino ad un massimo di altri tre delegati.
- Le schede convalidate e ogni altro materiale ricevuto per partecipare alle votazioni e ai lavori sono strettamente personali e non sono trasferibili in alcun caso ad altri delegati.
Art. 22 – Validità delle sedute e delle deliberazioni – Votazioni per la elezione alle cariche sociali – Proclamazione degli eletti
- Le AD sono validamente costituite qualunque sia il numero complessivo di delegati presenti– di persona o per rappresentanza – indipendentemente dal numero di sezioni rappresentate.
- L’AD straordinaria – convocata per adottare lo Statuto o per deliberare sullo scioglimento del Club alpino italiano – è validamente costituita con la presenza di almeno la maggioranza dei delegati aventi diritto al voto, presenti di persona o per rappresentanza e che rappresentino almeno un terzo delle sezioni.
- Ogni AD validamente costituita, rimane tale a tutti gli effetti finché il presidente della AD ne dichiara chiusi i lavori.
- La commissione per la verifica dei poteri alla chiusura dei lavori di registrazione dei delegati, comunica al presidente della AD – con verbale sottoscritto dai suoi componenti – il numero totale di sezioni convocate e registrate, il numero totale di delegati convocati e registrati, il numero totale di autorizzazioni di rappresentanza vidimate. Il presidente della AD ne dà comunicazione ufficiale. La comunicazione può essere sostituita a tutti gli effetti dalla presentazione in tempo reale dei dati numerici di cui sopra, progressivamente registrati ai tavoli della commissione per la verifica dei poteri.
- Le deliberazioni sono adottate se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti in aula, di persona o per rappresentanza, al momento del voto; è fatta salva la maggioranza qualificata nei casi prescritti dallo Statuto. Gli astenuti sono considerati presenti ma non votanti.
- Il voto per la elezione alle cariche sociali è espresso da ciascun delegato:
a) apponendo un segno a fianco del nominativo del candidato, stampato sulla scheda ;
b) scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nominativo di altro socio non designato ufficialmente; il nominativo scritto deve individuare – senza possibilità di dubbio – il socio che il delegato intende eleggere.
Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi scritti sulla scheda non può essere maggiore del numero totale delle cariche sociali poste in votazione con quella scheda, pena la nullità del voto. - I candidati non designati ufficialmente, il cui nominativo è stato scritto negli spazi bianchi disponibili, come disposto dal comma 6 lett. b), per poter essere eletti devono aver ottenuto voti almeno pari al 20% del totale delle schede scrutinate, comprendendo nel totale le schede bianche e nulle. Essi devono far pervenire l’autocertificazione ed il curriculum, di cui all’art. 19 comma 3, al CE entro otto giorni di calendario dalla votazione, a pena di decadenza, per consentire la verifica delle condizioni di eleggibilità.
- Gli scrutatori controllano le votazioni, effettuano gli scrutini e trasmettono l’elenco dei votati – in ordine decrescente di voti ricevuti – al presidente della assemblea. Il numero totale dei votanti è determinato dal totale delle schede valide; non vengono conteggiate le schede bianche e le schede nulle. Gli scrutatori evidenziano nell’elenco dei votati i soci che si trovano nella condizione di cui alla lettera b) del comma 6.
- Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il numero maggiore di voti, fino a coprire tutte le posizioni previste; in caso di parità di voti ricevuti risulta eletto il candidato avente maggiore anzianità di adesione continuativa al Club alpino italiano, quale risulta dai documenti in possesso della direzione. Il presidente dell’assemblea comunica l’esito delle votazioni e al termine della AD dà lettura della composizione degli organi della struttura centrale del Club alpino italiano, così come determinata dai risultati delle votazioni.
- Entro quindici giorni di calendario dalla chiusura della AD, il CE proclama i risultati delle elezioni. Il direttore ne dà immediata comunicazione scritta agli interessati. Gli eletti entrano in carica all’atto della proclamazione della loro elezione.
- Nel caso previsto alla lettera b ) del comma sesto, il CE effettua, prima della proclamazione dei risultati, i controlli previsti; se i controlli hanno esito positivo proclama eletto il candidato, in caso contrario proclama eletto il successivo nell’elenco dei votati; il direttore dà immediata comunicazione scritta delle decisioni agli interessati.
- Il precedente comma si applica anche al caso dei componenti del CC, che ai sensi dello Statuto sono eletti localmente da parte dei delegati dell’area interessata. Il CE effettua, prima della proclamazione dei risultati, i controlli previsti. Gli eletti entrano in carica all’atto della proclamazione della loro elezione da parte del CE, contestualmente agli eletti nella AD.
Art. 23 – Regolamento per il funzionamento della AD
- Specifico regolamento per il funzionamento delle AD ordinarie e straordinarie – redatto a cura del CC e adottato dalla AD – ne disciplina le modalità di funzionamento, in particolare stabilendo:
a ) nomina preliminare del presidente della AD e degli scrutatori;
b ) poteri del presidente di assemblea e degli scrutatori;
c ) modalità di svolgimento delle sedute, di intervento, di votazione e di verbalizzazione; pubblicità delle deliberazioni e dei verbali. - Sono ammessi alla discussione e alle deliberazioni della AD solamente gli argomenti posti all’ordine del giorno, nell’ordine ivi stabilito, sulla base dei documenti trasmessi ai delegati con la convocazione.
TITOLO III – CAPO II – CONGRESSO NAZIONALE (CN)
Art. 24 – Organizzazione del CN
- Il congresso nazionale del sodalizio deve essere dedicato al dibattito di temi di attualità attinenti alle finalità istituzionali. Viene proposto dal PG, approvato dal CC e organizzato dalla sezione autorizzata dal CC stesso.
- Gli scopi, l’epoca e il programma di massima del congresso nazionale sono comunicati alla sezione organizzatrice dal CC.
TITOLO IV – DEGLI ORGANI CENTRALI
TITOLO IV – CAPO I – COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO (CC)
Art. 25 – Attribuzione dei consiglieri – Elezione locale dei consiglieri
- Il CDC determina per l’anno in corso, il numero dei consiglieri da assegnare a ciascuna area regionale o interregionale, in proporzione al numero complessivo di soci appartenenti alle sezioni della stessa area al
31 dicembre dell’anno precedente e ne dà comunicazione al CC nella sua prima seduta successiva al 1°gennaio. - La determinazione si effettua con il metodo proporzionale detto del quoziente naturale.
- Le ARD dei GR compresi nella stessa area interregionale sono libere di designare ed eleggere i consiglieri assegnati all’area interessata in seduta congiunta, oppure in sedute convocate separatamente ma da tenersi tutte nella medesima data. In questo secondo caso le operazioni di voto dovranno essere espletate entro le ore 12.00 e lo spoglio delle schede dovrà iniziare non prima delle ore 13.00.
- In ottemperanza alle disposizioni previste dallo Statuto per il funzionamento delle ARD, la presentazione delle candidature, l’allestimento delle schede di votazione e le votazioni per la elezione dei consiglieri seguono le modalità stabilite, nel Titolo III, per le elezioni effettuate nelle AD ordinarie, con gli adattamenti indispensabili. Anche le ARD, nelle quali è prevista l’elezione dei consiglieri assegnati, si svolgono entro il termine perentorio del quindici aprile e in ogni caso almeno trenta giorni di calendario prima della AD ordinaria.
- Chiuse le votazioni, gli scrutatori – preliminarmente nominati dalla assemblea, in numero non inferiore a tre – procedono allo spoglio delle schede, compilano l’elenco dei votati – in ordine decrescente di voti ricevuti – e sottoscrivono il relativo verbale, che consegnano al presidente della assemblea; quest’ultimo dà lettura dei risultati delle votazioni prima della chiusura della assemblea.
- Le schede sono raccolte in plico unico a cura del presidente della assemblea, unitamente al verbale di scrutinio, sottoscritto dagli scrutatori, nel quale devono essere evidenziate le seguenti informazioni: la denominazione ufficiale del o dei GR le cui ARD hanno proceduto al voto, il giorno di svolgimento della assemblea, il numero totale di delegati di diritto ed elettivi convocati e registrati, il numero totale di autorizzazioni di rappresentanza vidimate a seguito della verifica dei poteri, il numero totale di schede raccolte. Sull’involucro è indicato con chiarezza il contenuto del plico, che viene sigillato nel corso della assemblea e inviato al direttore, con modalità che ne attestino la trasmissione e la ricezione, entro l’ottavo giorno successivo a quello di svolgimento della assemblea. La inosservanza della procedura comporta la nullità del voto.
- I plichi sono conservati a cura del direttore e da questi consegnati sigillati al CE che procede alla contestuale apertura ed al controllo del contenuto (numero di schede trasmesso, numero di schede valide e numero di schede bianche o nulle) e della rispondenza tra quanto verbalizzato e quanto trasmesso.
- Entro quindici giorni di calendario dalla chiusura della AD, il CE – dopo aver effettuato i controlli previsti – proclama i risultati delle elezioni. Il direttore ne dà immediata comunicazione scritta agli interessati. Gli eletti entrano in carica all’atto della proclamazione della loro elezione.
Art. 26 – Rinnovo dei consiglieri
- Il rinnovo parziale del CC prevista dallo Statuto si effettua rispettando il seguente ciclo triennale che prevale sulla durata del mandato: al termine del primo e del secondo anno si eleggono sei consiglieri; al termine del terzo, sette consiglieri.
- Nel caso di rinnovo totale del CC, la norma del comma precedente viene attuata mediante sorteggio effettuato nella prima seduta del CC successiva alla AD e alla proclamazione ufficiale degli eletti.
- Il consigliere, se rieletto, è in ogni caso soggetto alla norma di rotazione prevista dallo Statuto, dopo il periodo di seconda elezione.
- In caso di diminuzione del numero complessivo di consiglieri attribuiti a un’area regionale o interregionale, si opera come segue:
a) se uno o più consiglieri dell’area regionale o interregionale interessata hanno completato il loro mandato, i delegati di quell’area non provvedono alla sostituzione del o dei consiglieri decaduti;
b) se la condizione precedente non si verifica o non è sufficiente ad esaurire la diminuzione del numero di consiglieri attribuito, decadono uno o più consiglieri della stessa area, scelti a partire dai consiglieri con
maggiore anzianità per carica; a parità di condizioni si procede secondo volontà degli interessati o mediante sorteggio;
c) ai consiglieri eletti in sostituzione dei consiglieri decaduti si applicano le disposizioni generali del Titolo VIII.
Art. 27 – Regolamento per il funzionamento del CC
- Il CC adotta un proprio regolamento che disciplina le modalità di funzionamento, in particolare stabilendo:
a) forme di pubblicità della convocazione;
b) validità delle sedute;
c) modalità di svolgimento delle sedute, di intervento, di votazione e di verbalizzazione; pubblicità delle deliberazioni e dei verbali;
d) validità delle deliberazioni; deliberazioni urgenti e indifferibili;
e) attribuzione ai propri componenti delle funzioni di programmazione e di coordinamento delle attività del CC; loro poteri;
f) modalità di scelta e di nomina dei componenti di commissioni consiliari e di relatori alle AD; loro poteri.
TITOLO IV – CAPO I – COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO (CC)
Art. 25 – Attribuzione dei consiglieri – Elezione locale dei consiglieri
- Il CDC determina per l’anno in corso, il numero dei consiglieri da assegnare a ciascuna area regionale o interregionale, in proporzione al numero complessivo di soci appartenenti alle sezioni della stessa area al
31 dicembre dell’anno precedente e ne dà comunicazione al CC nella sua prima seduta successiva al 1°gennaio. - La determinazione si effettua con il metodo proporzionale detto del quoziente naturale.
- Le ARD dei GR compresi nella stessa area interregionale sono libere di designare ed eleggere i consiglieri assegnati all’area interessata in seduta congiunta, oppure in sedute convocate separatamente ma da tenersi tutte nella medesima data. In questo secondo caso le operazioni di voto dovranno essere espletate entro le ore 12.00 e lo spoglio delle schede dovrà iniziare non prima delle ore 13.00.
- In ottemperanza alle disposizioni previste dallo Statuto per il funzionamento delle ARD, la presentazione delle candidature, l’allestimento delle schede di votazione e le votazioni per la elezione dei consiglieri seguono le modalità stabilite, nel Titolo III, per le elezioni effettuate nelle AD ordinarie, con gli adattamenti indispensabili. Anche le ARD, nelle quali è prevista l’elezione dei consiglieri assegnati, si svolgono entro il termine perentorio del quindici aprile e in ogni caso almeno trenta giorni di calendario prima della AD ordinaria.
- Chiuse le votazioni, gli scrutatori – preliminarmente nominati dalla assemblea, in numero non inferiore a tre – procedono allo spoglio delle schede, compilano l’elenco dei votati – in ordine decrescente di voti ricevuti – e sottoscrivono il relativo verbale, che consegnano al presidente della assemblea; quest’ultimo dà lettura dei risultati delle votazioni prima della chiusura della assemblea.
- Le schede sono raccolte in plico unico a cura del presidente della assemblea, unitamente al verbale di scrutinio, sottoscritto dagli scrutatori, nel quale devono essere evidenziate le seguenti informazioni: la denominazione ufficiale del o dei GR le cui ARD hanno proceduto al voto, il giorno di svolgimento della assemblea, il numero totale di delegati di diritto ed elettivi convocati e registrati, il numero totale di autorizzazioni di rappresentanza vidimate a seguito della verifica dei poteri, il numero totale di schede raccolte. Sull’involucro è indicato con chiarezza il contenuto del plico, che viene sigillato nel corso della assemblea e inviato al direttore, con modalità che ne attestino la trasmissione e la ricezione, entro l’ottavo giorno successivo a quello di svolgimento della assemblea. La inosservanza della procedura comporta la nullità del voto.
- I plichi sono conservati a cura del direttore e da questi consegnati sigillati al CE che procede alla contestuale apertura ed al controllo del contenuto (numero di schede trasmesso, numero di schede valide e numero di schede bianche o nulle) e della rispondenza tra quanto verbalizzato e quanto trasmesso.
- Entro quindici giorni di calendario dalla chiusura della AD, il CE – dopo aver effettuato i controlli previsti – proclama i risultati delle elezioni. Il direttore ne dà immediata comunicazione scritta agli interessati. Gli eletti entrano in carica all’atto della proclamazione della loro elezione.
Art. 26 – Rinnovo dei consiglieri
- Il rinnovo parziale del CC prevista dallo Statuto si effettua rispettando il seguente ciclo triennale che prevale sulla durata del mandato: al termine del primo e del secondo anno si eleggono sei consiglieri; al termine del terzo, sette consiglieri.
- Nel caso di rinnovo totale del CC, la norma del comma precedente viene attuata mediante sorteggio effettuato nella prima seduta del CC successiva alla AD e alla proclamazione ufficiale degli eletti.
- Il consigliere, se rieletto, è in ogni caso soggetto alla norma di rotazione prevista dallo Statuto, dopo il periodo di seconda elezione.
- In caso di diminuzione del numero complessivo di consiglieri attribuiti a un’area regionale o interregionale, si opera come segue:
a) se uno o più consiglieri dell’area regionale o interregionale interessata hanno completato il loro mandato, i delegati di quell’area non provvedono alla sostituzione del o dei consiglieri decaduti;
b) se la condizione precedente non si verifica o non è sufficiente ad esaurire la diminuzione del numero di consiglieri attribuito, decadono uno o più consiglieri della stessa area, scelti a partire dai consiglieri con maggiore anzianità per carica; a parità di condizioni si procede secondo volontà degli interessati o mediante sorteggio; - c) ai consiglieri eletti in sostituzione dei consiglieri decaduti si applicano le disposizioni generali del Titolo VIII.
Art. 27 – Regolamento per il funzionamento del CC
- Il CC adotta un proprio regolamento che disciplina le modalità di funzionamento, in particolare stabilendo:
a) forme di pubblicità della convocazione;
b) validità delle sedute;
c) modalità di svolgimento delle sedute, di intervento, di votazione e di verbalizzazione; pubblicità delle deliberazioni e dei verbali;
d) validità delle deliberazioni; deliberazioni urgenti e indifferibili;
e) attribuzione ai propri componenti delle funzioni di programmazione e di coordinamento delle attività del CC; loro poteri;
f) modalità di scelta e di nomina dei componenti di commissioni consiliari e di relatori alle AD; loro poteri.
TITOLO IV- CAPO II – COMITATO DIRETTIVO CENTRALE (CDC)
Art. 28 – Elezione dei componenti della presidenza
- Il rinnovo parziale dei componenti della presidenza previsto dallo Statuto si effettua rispettando il seguente ciclo triennale: al termine del primo e del secondo anno si elegge un vicepresidente; al termine del terzo, il presidente e un vicepresidente. Il componente integrante il CDC segue il ciclo triennale del presidente, ciclo che prevale sulla durata del suo mandato; è rinnovabile immediatamente dopo il rinnovo del presidente.
- Nel caso di rinnovo totale del CDC, la norma del primo comma viene attuata mediante sorteggio effettuato nella prima seduta del CDC successiva alla AD e alla proclamazione ufficiale degli eletti.
- Il componente della presidenza, se rieletto, è in ogni caso soggetto alla norma della rotazione di cui alle norme statutarie, dopo il periodo di seconda elezione.
Art. 29 – Elezione del componente integrante il CDC
- L’elezione del componente integrante il CDC avviene con le seguenti modalità: la presidenza designa il candidato; la designazione del candidato è accompagnata dalla autocertificazione prevista per i candidati alle cariche elettive in AD; la presidenza trasmette, almeno 8 giorni prima della seduta immediatamente successiva alla proclamazione ufficiale del PG, il nominativo del candidato al CC che controlla le condizioni di eleggibilità e le eventuali incompatibilità in essere del designato ed elegge il componente integrante. Egli assume a tutti gli effetti l’anzianità di carica, anche nella ipotesi di elezione in altra seduta. Al componente integrante e alla votazione per la sua elezione si applicano le disposizioni generali del Titolo VIII per la parte relativa alle cariche sociali, nonché ogni altra disposizione prevista per i componenti della presidenza, che non risultino in contrasto con le norme del presente articolo.
Art. 30 – Regolamento per il funzionamento del CDC
- Il CDC adotta un proprio regolamento che disciplina le modalità di funzionamento, in particolare stabilendo:
a) forme di pubblicità della convocazione;
b) validità delle sedute;
c) modalità di svolgimento delle sedute, di intervento, di votazione e di verbalizzazione; pubblicità delle deliberazioni e dei verbali;
d) validità delle deliberazioni;
e) modalità di selezione e designazione del candidato all’elezione quale componente integrante il CDC. - In caso di inerzia accertata nella redazione e nelle successive modifiche del regolamento di cui al comma primo, il CC subentra d’ufficio con funzioni di supplenza, anche affidando l’incarico a terzi.
TITOLO IV- CAPO III – ORGANI TECNICI CENTRALI E STRUTTURE OPERATIVE
Art. 31 – Organi tecnici centrali (OTC) consultivi
- Gli OTC consultivi sono composti da un massimo di cinque componenti. Essi sono scelti e nominati dal CC anche su proposta del CDC.
- I componenti degli OTC consultivi operano, singolarmente o collegialmente solo su richiesta del CDC o del CC e sulla base di un incarico fiduciario che può essere limitato nel tempo.
- La delibera di costituzione di un OTC consultivo deve contenere le finalità dell’organo, il numero e la nomina dei componenti e la durata dell’incarico.
Art. 32 – Organi tecnici centrali (OTC) operativi
- Gli OTC operativi sono composti da un minimo di tre fino ad un massimo di sette componenti, fatta eccezione per le Commissioni alle quali afferiscono più discipline, composte da un massimo di nove componenti. Essi sono eletti dal CC anche su proposta del CDC e sulla base di indicazioni o designazioni delle strutture territoriali e degli stessi organi tecnici operativi centrali e territoriali.
- Un unico regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento comuni a tutti gli OTC operativi. Il regolamento è redatto a cura del CDC per iniziativa del CC, e adottato dallo stesso CC. In caso di inerzia accertata il CC subentra d’ufficio con funzioni di supplenza, anche affidando l’incarico a terzi.
- Gli OTC operativi coordinano l’attività degli omologhi organi eventualmente costituiti a livello territoriale, fornendo loro direttive nelle materie che il CC deliberi essere necessarie ad assicurare su tutto il territorio nazionale scelte operative omogenee.
Art. 33 – Strutture operative
- Specifico ordinamento dispone sulle finalità, sulla organizzazione, sulle modalità di funzionamento e sul grado di autonomia di ciascuna struttura operativa rispetto alla struttura centrale del Club alpino italiano. L’ordinamento delle strutture operative è redatto a cura del CDC per iniziativa del CC, e adottato dallo stesso CC. In caso di inerzia accertata, il CC subentra d’ufficio con funzioni di supplenza, anche affidando l’incarico a terzi.
TITOLO IV – CAPO IV – COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 34 – Revisore dei conti supplente
- Alla carica di revisore dei conti supplente viene eletto il primo degli esclusi tra i candidati alla carica di revisore dei conti effettivo.
- ll revisore dei conti supplente partecipa a tutte le riunioni collegiali e sostituisce a tutti gli effetti un revisore dei conti effettivo – per qualsiasi motivo assente o decaduto dal mandato – fino al suo rientro o fino alla sua sostituzione nella successiva AD.
Art. 35 – Funzionamento del collegio nazionale dei revisori dei conti
- Il collegio nazionale dei revisori dei conti può stabilire, ove lo ritenga necessario per una più proficua organizzazione della sua attività, forme di autodisciplina, con particolare riferimento a:
a) forme di pubblicità della convocazione;
b) modalità di svolgimento delle sedute e di intervento dei componenti. - Il collegio si riunisce almeno una volta ogni trimestre.
- I revisori dei conti effettuano visite collegiali e individuali agli atti contabili e amministrativi della struttura centrale del Club alpino italiano, formalizzandole con appositi verbali inviati al CC e al PG e conservati agli atti.
TITOLO IV – CAPO V – COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
Art. 36 – Regolamento per il funzionamento del collegio nazionale dei probiviri
- Specifico regolamento per il funzionamento del collegio nazionale dei probiviri – redatto a cura del collegio per iniziativa del CDC, e adottato dal CC – ne disciplina le modalità di funzionamento, in particolare stabilendo:
a) forme di pubblicità della convocazione;
b) validità delle sedute;
c) modalità di svolgimento delle sedute, di intervento e di verbalizzazione; pubblicità delle decisioni e dei verbali;
d) validità delle decisioni. - Il collegio tiene i propri archivi presso la sede legale del Club alpino italiano e si riunisce anche altrove, secondo necessità.
- In caso di inerzia accertata nella redazione e nelle successive modifiche del regolamento di cui al comma primo, il CDC subentra d’ufficio con funzioni di supplenza, anche affidando l’incarico a terzi.
TITOLO V – DELL’ORGANIZZAZIONE CENTRALE – DIREZIONE – AMMINISTRAZIONE – CONTABILITÀ – BILANCI
TITOLO V – CAPO I – ORGANIZZAZIONE – AMMINISTRAZIONE – CONTABILITÀ
Art. 37 – Regolamento di organizzazione – Regolamento di amministrazione e di contabilità
- Specifico regolamento di organizzazione – redatto, per iniziativa del CDC, a cura del direttore e adottato dal CC – disciplina tutti gli aspetti relativi alla organizzazione e alla gestione del personale della struttura centrale del Club alpino italiano.
- Specifico regolamento di amministrazione e di contabilità – redatto, per iniziativa del CDC, a cura del direttore e adottato dal CC – disciplina tutti gli aspetti relativi alla amministrazione, alla contabilità e ai bilanci della struttura centrale del Club alpino italiano.
- In caso di inerzia accertata nella redazione e nelle successive modifiche dei regolamenti di cui ai commi precedenti, il CDC subentra d’ufficio con funzioni di supplenza, anche affidando l’incarico a terzi.
PARTE SECONDA – STRUTTURE TERRITORIALI
TITOLO VI – DELLE SEZIONI
TITOLO VI – CAPO I – SEZIONI
Art. 38 – Costituzione delle sezioni
- La domanda di costituzione in sezione è presentata dall’organo direttivo di una sottosezione al CDR competente per territorio, entro il 31 maggio per l’anno sociale successivo, corredata dalla seguente documentazione:
a) un elenco di soci ordinari e famigliari della sottosezione, iscritti ed attivi da almeno due anni sociali completi, in numero non inferiore a centocinquanta con i loro dati associativi e le loro firme;
b) una indicazione della zona di attività, così come definita nel successivo articolo 39, comma secondo.
La sottosezione deve essere attiva da almeno due anni sociali completi. Il CDR, sentite la sezione di appartenenza della sottosezione e le sezioni più vicine, valuta e delibera sulla costituzione della nuova sezione, entro sessanta giorni. - In via subordinata, se non esiste sottosezione in grado di presentare la domanda di costituzione in sezione, la richiesta può essere presentata direttamente dai promotori al CDR competente per territorio, corredata dalla seguente documentazione:
a) un elenco di soci ordinari e famigliari promotori in numero non inferiore a centocinquanta con i loro dati associativi e le loro firme;
b) una indicazione della zona di attività, così come definita nel successivo articolo 39, comma secondo.
I soci promotori devono essere iscritti ed attivi da almeno tre anni sociali completi. Il CDR, sentite le sezioni più vicine, valuta e trasmette la richiesta con proprio parere motivato al CDC, entro novanta giorni. Il CDC valuta e delibera sulla costituzione della nuova sezione, negli stessi termini.
2 bis. Fermo quanto ai commi 1 e 2 del presente articolo, ma in presenza di un numero inferiore a centocinquanta soci ordinari e familiari, il CDC, previa motivata istruttoria (popolazione del territorio, distanza e numero delle sezioni esistenti ed ogni altro opportuno elemento di giudizio), può valutare e deliberare sulla costituzione di una nuova sezione. - Qualora il CDR non valuti e deliberi nei termini fissati nei casi dei commi precedenti, vi provvede il CDC su istanza dei promotori, nel termine di novanta giorni.
- La domanda di costituzione in sezione – corredata dalla medesima documentazione prescritta nel comma primo – può essere presentata dall’organo direttivo di una sottosezione operante in un territorio comunale nel quale preesistono una o più sezioni al CDC. In questo caso la sottosezione deve essere attiva da almeno tre anni sociali completi ed avere almeno trecento cinquanta soci, sempre che la popolazione residente in quel comune, secondo i rilevamenti ufficiali dell’ultimo censimento nazionale, superi i cento mila abitanti e la nuova sezione si impegni ad operare nel territorio del comune in accordo con le sezioni preesistenti, in particolare per i rapporti con gli enti comunali e per la definizione delle quote associative. Il CDC, sentiti il CDR competente per territorio, la sezione di appartenenza della sottosezione e le sezioni più vicine, valuta e delibera sulla costituzione della nuova sezione, entro novanta giorni.
- L’anzianità della sezione decorre dalla data della delibera di approvazione della sua costituzione da parte del CC. La nuova sezione è operativa dall’inizio dell’anno sociale immediatamente successivo alla data della delibera suddetta, sempre che entro il 31 marzo dello stesso anno sociale la sezione abbia versato alla direzione l’intero importo delle quote associative annuali comprensive dei contributi, per il numero complessivo dei soci ordinari e famigliari, di cui all’elenco allegato alla domanda di costituzione della sezione. La sezione e i suoi soci sono rappresentati alla AD sulla base del numero totale di soci iscritti alla data del 31 dicembre, cioè al termine del primo anno sociale di operatività della sezione, per l’anno sociale che segue.
- La mancata ottemperanza all’obbligo stabilito dal comma precedente è insanabile e determina la decadenza automatica della delibera di approvazione della costituzione della sezione con effetto immediato. In questo caso la domanda di costituzione in sezione può essere reiterata non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di decadenza della delibera.
- Le norme stabilite per la costituzione di nuove sezioni sono applicate anche nel caso di eventuale ricostituzione di sezioni, per le quali sia stato precedentemente deliberato lo scioglimento. La richiesta di ricostituzione non può essere presentata prima che siano trascorsi almeno due anni sociali completi dalla delibera di scioglimento. La sua valutazione è effettuata anche in base alle cause che determinarono lo scioglimento della sezione. Il CC approva le delibere di costituzione di nuove sezioni nella prima seduta utile successiva alla data di costituzione della sezione.
Art. 39 – Denominazione – Zona di attività delle sezioni
- La sezione assume obbligatoriamente la denominazione Club alpino italiano – Sezione di seguito da nome del comune (o dei comuni) o della località; rimangono in vigore le diverse denominazioni – incluse quelle delle sezioni presenti sul territorio di uno stesso comune – storicamente preesistenti alla data di adozione del presente ordinamento, secondo lo schema Club alpino italiano – Denominazione storica – Nome del comune (o dei comuni) o della località. La sezione può essere dedicata alla memoria di un suo socio; in questo caso nome e cognome del socio devono essere scritti tra virgolette (« ») dopo la denominazione ufficiale della sezione, di cui fanno parte integrante. La denominazione ufficiale deve essere composta tutta con lo stesso carattere (tipo e corpo) anche su più righe.
- Si definisce zona di attività della sezione il territorio sul quale essa svolge attività organizzata, stabile e continuativa, inclusa la gestione di strutture ricettive; la zona di attività di una sezione non può estendersi a comuni di altra provincia se in tale provincia esiste o è costituita altra sezione, salvo autorizzazione scritta dei CDR competenti per territorio. Nelle città più grandi la suddivisione delle zone di attività delle sezioni esistenti può fare riferimento al territorio delle circoscrizioni comunali. La zona di attività così definita non attribuisce un diritto di esclusiva alla sezione sul territorio interessato ai fini del perseguimento delle finalità del Club alpino italiano e dello svolgimento delle relative attività istituzionali, salvo che tale esclusiva risulti da apposito accordo scritto con tutte le sezioni limitrofe.
- Eventuali controversie, sia in merito alla denominazione, sia in merito alla zona di attività di due sezioni limitrofe o poste nel territorio dello stesso comune, sono risolte con accordo diretto tra le parti o, in difetto di accordo, con delibera del CDR, nel termine di novanta giorni, su istanza degli interessati.
Art. 40 – Assemblea dei soci della sezione
- L’assemblea dei soci è l’organo sovrano della sezione; è costituita da tutti i soci maggiorenni ad essa iscritti.
- Assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
a) adotta l’ordinamento e i programmi annuali e pluriennali della sezione;
b) elegge i componenti degli organi della sezione e i delegati alla AD nel numero assegnato, tra i soci maggiorenni ordinari e famigliari della sezione, con le modalità stabilite dall’ordinamento della sezione, escluso il voto per corrispondenza;
c) delibera le quote associative e i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla sezione ed eccedente le quote stabilite dall’assemblea dei delegati;
d) approva l’operato del consiglio direttivo e i bilanci d’esercizio della sezione;
e) delibera l’acquisto, l’alienazione e la costituzione di vincoli reali su beni immobili. - L’assemblea ordinaria dei soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno; le assemblee straordinarie ogni qual volta il consiglio direttivo della sezione lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del collegio dei revisori dei conti della sezione, oppure dai soci maggiorenni della sezione, nel numero fissato dall’ordinamento della stessa.
Art. 41 – Consiglio direttivo della sezione
- Il consiglio direttivo è l’organo di gestione della sezione; è composto da almeno quattro componenti, più il presidente.
- Assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
a) propone all’assemblea dei soci i programmi annuali e pluriennali della sezione; redige, collaziona e riordina le modifiche dell’ordinamento della sezione;
b) pone in atto le deliberazioni della assemblea dei soci;
c) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dall’assemblea dei soci; è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio della sezione;
d) delibera la costituzione di nuove sottosezioni.
Art. 42 – Presidente della sezione
- Il presidente della sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
a) convoca le sedute della assemblea dei soci; convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo;
b) presenta all’assemblea dei soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell’esercizio e dallo stato patrimoniale della sezione;
c) pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo. - Il candidato alla carica di presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a tre anni sociali completi.
Art. 43 – Collegio dei revisori dei conti della sezione
- Il collegio dei revisori dei conti è costituito da almeno tre componenti.
- Esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della sezione; ne esamina i bilanci d’esercizio e riferisce all’assemblea dei soci.
- Il collegio dei revisori dei conti assiste alle sedute della assemblea dei soci e del consiglio direttivo della sezione.
- Qualora la sezione sia costituita in ETS, il Collegio dei revisori assumerà la denominazione di “Organo di controllo”, e sarà titolare anche delle ulteriori funzioni di controllo previste degli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 117/17. Le sezioni restano comunque sottoposte ai controlli previsti dall’ordinamento centrale del CAI.
Art. 44 – Collegio dei probiviri della sezione
- Se l’ordinamento della sezione prevede la costituzione di un proprio collegio di probiviri, quest’ultimo non è organo giudicante ma svolge funzioni di conciliazione all’interno della sezione, anche non obbligatoria; qualora investito di tale funzione, i termini procedurali previsti dal regolamento disciplinare rimangono sospesi fino a che il collegio stesso non abbia comunicato alle parti il fallimento del tentativo di conciliazione o fino a che siano decorsi giorni sessanta da quello in cui al collegio sia pervenuta la richiesta di intervento.
- Nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione, il collegio trasmette d’ufficio gli atti relativi al collegio regionale o interregionale dei probiviri, competente per territorio, per i provvedimenti conseguenti, quale organo giudicante di primo grado.
Art. 45 – Divieti e obblighi delle sezioni
- Alle sezioni è fatto divieto di costituire gruppi di non soci; di stabilire e mantenere, al di fuori della propria zona di attività, rapporti diretti con enti autonomi o altri che hanno competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona di attività di altra sezione, senza aver richiesto ai CDR interessati la preventiva autorizzazione, che si intende concessa salvo tempestivo diniego.
- Ogni sezione è obbligata:
a) ad acquistare una copia di ogni nuovo volume pubblicato della collana «Guida Monti d’Italia» ogni duecento soci o frazione superiore a cento, secondo il numero complessivo degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente l’edizione;
b) a presentare al CDR entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione riassuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente e a trasmettere al CDR entro il 30 aprile di ogni anno copia dello stato patrimoniale della sezione e del conto economico dell’esercizio, con indicazione dell’importo delle quote sociali, stabilite per le diverse categorie di soci;
c) a trasmettere al direttore e al CDR entro trenta giorni dalle votazioni o dalla variazione l’elenco degli eletti negli organi della sezione e il recapito ufficiale;
d) a trasmettere al direttore e al CDR copia dell’ordinamento sezionale e delle sue modifiche, entro trenta giorni dalla adozione da parte dell’assemblea dei soci.
Art. 46 – Scioglimento delle sezioni
- L’assemblea dei soci della sezione ne può deliberare lo scioglimento, con le modalità previste dall’ordinamento della stessa e ne dà comunicazione al CDR ed al CDC. Il CDR delibera lo scioglimento della sezione nei casi previsti dal Regolamento generale e dal regolamento disciplinare. In caso di inerzia accertata, il CDC subentra d’ufficio con funzioni di supplenza e delibera, nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza dei fatti. Il CC approva le delibere di scioglimento della sezione nella prima seduta utile successiva alla data di delibera di scioglimento della sezione .
- In caso di scioglimento di una sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club alpino italiano.
- Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato.
- Lo scioglimento di una sezione comporta il contemporaneo scioglimento delle sue sottosezioni. Queste, ove si verifichino le condizioni previste all’ articolo 38, possono richiedere la trasformazione in sezione. I soci mantengono la loro adesione al Club alpino italiano e chiedono il trasferimento ad altra sezione a loro libera scelta.
- Qualora la sezione sia costituita in ETS, lo scioglimento avverrà secondo le previsioni di cui all’art. 9 del D. Lgs. 117/17, e le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione verranno devolute al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.
Art. 47 – Sezioni nazionali
- Le sezioni nazionali hanno la loro sede presso la struttura centrale del Club alpino italiano e non sono inquadrate in alcun raggruppamento regionale. Ad esse si applica il precedente articolo sui divieti e obblighi delle sezioni, sostituendo al comitato direttivo regionale il comitato direttivo centrale. Sono rappresentate in AD in conformità alle norme del Titolo III. Alle sezioni nazionali si applicano le norme regolamentari relative al tesseramento di cui al successivo Capo II.
- I soci delle sezioni nazionali, pur mantenendo, in caso di regime di doppia appartenenza contestuale, l’iscrizione anche alla sezione territoriale, rimangono inclusi nel conteggio del numero dei soci utili alla definizione dei Delegati della sola sezione nazionale.
- I soci delle sezioni nazionali possono accedere alle cariche sociali negli organi della sezione nazionale e, se in regime di doppia appartenenza contestuale, anche in quelli della sezione territoriale.
- E’ consentita la contemporanea appartenenza a più Sezioni nazionali, avendo i requisiti di ciascuna. In tal caso il socio, ai fini del conteggio del numero utile alla definizione dei delegati, dovrà comunicare a quale Sezione nazionale intende essere riferito.
- L’assemblea dei soci della sezione nazionale ne può deliberare lo scioglimento, con le modalità previste dall’ordinamento della stessa. Il CC ne delibera lo scioglimento nei casi previsti dal Regolamento generale o dal regolamento disciplinare. La delibera è sottoposta alla approvazione della AD nei termini statutari.
- Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (C.N.S.A.S.) – operante anche in coordinamento con il Servizio sanitario nazionale e il Servizio nazionale della protezione civile – è sezione nazionale del Club alpino italiano dotata di caratteristiche peculiari, riconosciute da specifiche leggi dello Stato.
Art. 48 – Sezioni particolari
- Nella delibera di costituzione di una sezione particolare il CDC stabilisce il GR di attribuzione della medesima. Il consiglio direttivo della sezione fissa, secondo necessità, sedi e recapiti. Su richiesta motivata del consiglio direttivo della sezione particolare, il CDC può deliberare il trasferimento della sezione ad altro GR; anche questa delibera è soggetta ad approvazione da parte del CC. Fatte salve le diverse disposizioni della delibera di costituzione, alle sezioni particolari si applicano le norme regolamentari relative all’ordinamento delle sezioni del Club alpino italiano. Sono rappresentate in AD e nella ARD del proprio raggruppamento regionale in conformità alle norme del Titolo III.
TITOLO VI – CAPO II – TESSERAMENTO
Art. 49 – Tesseramento
- Ogni anno la direzione trasmette, in conformità alle procedure adottate dal CDC, quanto necessario per il tesseramento dei nuovi soci e di coloro che ne rinnovano l’adesione.
- Ad avvenuto pagamento della quota associativa e dei contributi annuali ordinari e straordinari annuali previsti per ciascuna categoria la Sezione inserisce le nuove adesioni ed i rinnovi nel sistema informatico in dotazione alla Sede Legale dell’Ente che ne certifica l’effettiva iscrizione.
- I soci ordinari vitalizi sono esonerati dal pagamento della sola quota associativa minima stabilita dalla AD, ma non dal pagamento dei contributi ordinari e straordinari.
- Le nuove adesioni e i rinnovi sono ricevuti dalle sezioni fino al 31 ottobre di ogni anno sociale.
- La direzione fissa le modalità e i termini per la restituzione di quanto trasmesso per il tesseramento e non utilizzato.
- In base alle risultanze del tesseramento soci al 31 dicembre, la direzione, accertati eventuali casi di mora di una sezione negli adempimenti relativi al tesseramento o di riduzione del numero complessivo di soci a meno di settantacinque – in entrambi i casi per due anni sociali anche non consecutivi in un arco temporale di cinque anni – comunica l’accertamento alla sezione interessata, al CDR competente e al CDC, entro i trenta giorni successivi. Il CDR, sentita la sezione, delibera il suo scioglimento con libero trasferimento dei soci o, se valutata positivamente l’attività istituzionale svolta dalla sezione negli ultimi cinque anni e se sussistono le condizioni locali, la sua fusione con altra sezione dello stesso GR o la sua trasformazione in sottosezione di altra sezione dello stesso GR. In assenza di decisione, da adottare entro novanta giorni, il CDC supplisce d’ufficio il CDR, e delibera nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dei fatti. La delibera è soggetta all’approvazione del CC.
- L’accertamento della situazione di mora della sezione determina automaticamente la sospensione della erogazione di qualunque tipo di contributo a carico del bilancio del Club alpino italiano o del bilancio del GR competente.
TITOLO VI – CAPO III – SOTTOSEZIONI
Art. 50 – Costituzione delle sottosezioni
- La domanda di costituzione di una nuova sottosezione deve essere presentata da un comitato promotore al consiglio direttivo della sezione, corredata dai seguenti documenti:
a) un elenco dei soci ordinari o famigliari della sezione che intendono costituire la sottosezione, in numero non inferiore a cinquanta, con i loro dati associativi e le loro firme;
b) una precisa indicazione dell’ambito o del territorio sul quale la nuova sottosezione si propone di svolgere attività stabile e continuativa secondo quanto previsto dall’art 39 comma 2.
Non può essere costituita una nuova sottosezione per divisione di sottosezione preesistente. - Gli statuti dei singoli GR potranno prevedere la costituzione di Sottosezioni con numero di Soci inferiore a quello di cui al comma precedente e comunque con un minimo di trenta.
- Il consiglio direttivo della sezione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di costituzione ed entro i trenta successivi fa pervenire al CDR competente per territorio la delibera di costituzione, la precisa indicazione dell’ambito o del territorio sul quale la nuova sottosezione è autorizzata ad operare e il regolamento sezionale vigente, che deve prevedere una adeguata regolamentazione dei rapporti tra sezione e sottosezione, la composizione degli organi della sottosezione e il grado di autonomia concesso alla sottosezione.
- Il CDR, sentite le sezioni più vicine, approva la delibera nella prima seduta utile ed entro i trenta giorni successivi ne dà comunicazione al direttore. Qualora il consiglio direttivo della sezione non deliberi nei termini previsti, vi provvede il CDR, su istanza dei promotori, nel termine di novanta giorni. In questo caso la delibera è soggetta ad approvazione da parte del CC.
- La sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall’ordinamento della sezione ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della sezione ed è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del consiglio direttivo della sezione.
Art. 51 – Denominazione delle sottosezioni
- La sottosezione assume obbligatoriamente la denominazione Club alpino italiano – Denominazione della sezione – Sottosezione di seguito dal nome del comune (o dei comuni) o della località; rimangono in vigore le diverse denominazioni storicamente preesistenti alla data di adozione del presente ordinamento, secondo lo schema Club alpino italiano – Denominazione della sezione – seguito da Denominazione storica.
Art. 52 – Scioglimento delle sottosezioni
- L’assemblea dei soci della sottosezione può deliberarne lo scioglimento, con le modalità previste dall’ordinamento della stessa. Il consiglio direttivo della sezione ne delibera lo scioglimento nei casi previsti dall’ordinamento della sezione, dal Regolamento generale e dal regolamento disciplinare. In caso di inerzia accertata, il CDR subentra d’ufficio con funzioni di supplenza e delibera nel termine di novanta giorni dalla conoscenza dei fatti.
- In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio.
- Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione.
- I soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla sezione, salvo chiedere il trasferimento ad altra sezione a loro libera scelta.
TITOLO VII – DEI RAGGRUPPAMENTI REGIONALI DI SEZIONI
TITOLO VII – CAPO I – RAGGRUPPAMENTI REGIONALI
Art. 53 – Raggruppamenti regionali o provinciali di sezioni
- Le sezioni fanno parte del raggruppamento regionale o provinciale competente per territorio (GR) dalla data di approvazione della loro costituzione da parte del CC e non possono sottrarsi agli obblighi che ne derivano.
Art. 54 – Denominazione dei raggruppamenti regionali o provinciali di sezioni
- Il GR assume obbligatoriamente la denominazione Club alpino italiano seguito dal nome ufficiale della regione. Le denominazioni devono essere composte tutte con lo stesso carattere (tipo e corpo) anche su più righe. Gli altri organi del GR assumono denominazioni strutturate in modo analogo. I raggruppamenti delle province autonome mantengono le denominazioni storicamente preesistenti alla data di adozione del presente ordinamento.
Art. 55 – Assemblea regionale o provinciale dei delegati
- La ARD assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
a) adotta l’ordinamento e i programmi annuali e pluriennali del GR;
b) elegge i componenti degli organi del GR, con le modalità stabilite dall’ordinamento del medesimo GR, escluso il voto per corrispondenza;
c) designa i candidati alle cariche elettive negli organi del Club alpino italiano – esclusa l’AD – e nel CE; designa ed elegge i componenti del CC assegnati all’area, rispettivamente in ottemperanza alle norme di cui ai Titoli III e IV;
d) su proposta del CDR, costituisce, conferma, unifica e sopprime – quali organi tecnici regionali operativi e consultivi
– commissioni ed altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali; ne approva preventivamente i programmi annuali di attività;
e) su proposta del CDR, stabilisce annualmente il contributo ordinario da corrispondere da parte delle sezioni al proprio GR;
f) approva l’operato del CDR e i bilanci d’esercizio del GR;
g) delibera eventuali forme di coordinamento e di collaborazione stabili con altri GR della stessa area interregionale. - La ARD si svolge entro il termine perentorio del quindici aprile di ciascun anno; le assemblee straordinarie ogni qual volta il CDR lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del collegio regionale dei revisori dei conti, oppure dei delegati del GR, nel numero fissato in conformità all’ordinamento del raggruppamento interessato.
- Il funzionamento della ARD è retto dalle norme previste al Titolo III, Capo I per la AD, in particolare per quanto riguarda la convocazione, la partecipazione e registrazione dei delegati, il diritto di rappresentanza, la validità delle sedute e delle deliberazioni, le votazioni per le cariche nei vari organi, il regolamento per il funzionamento della ARD, con gli adattamenti indispensabili.
- Allorché i delegati da convocare in ARD sono in numero complessivo inferiore a dieci l’ordinamento del GR può prevedere, esclusivamente per le elezioni di cui al comma primo, lettere b) e d) e per le funzioni di cui al comma primo, lettere e) ed f), il coinvolgimento delle assemblee sezionali dei soci, anche separate – con modalità conformi a quanto stabilito per il funzionamento della ARD e con gli adattamenti indispensabili – o soluzioni alternative che in ogni caso tengano conto della ripartizione numerica dei soci del GR, tra le diverse sezioni dello stesso raggruppamento regionale.
Art. 56 – Comitato direttivo regionale o provinciale
- Il CDR è composto da almeno tre componenti; il CDR può eleggere uno o più vicepresidenti e un segretario, quest’ultimo anche al di fuori dei suoi componenti.
- Il CDR assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
a) predispone i programmi annuali del GR e li sottopone alle deliberazioni della ARD; collabora con le sezioni di altri GR che hanno la detenzione o il possesso di strutture ricettive nella propria regione o provincia autonoma; svolge ogni azione necessaria o utile al raggiungimento delle finalità istituzionali del Club alpino italiano; fissa, secondo necessità, sedi e recapiti degli organi del GR;
b) redige, collaziona e riordina le proposte di modifica dell’ordinamento del GR, preparate per iniziativa del CC, per iniziativa propria o di un quinto dei delegati del GR;
c) pone in atto le deliberazioni della ARD;
d) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, secondo le direttive impartite dalla ARD; è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio del GR;
e) delibera la costituzione di nuove sezioni ed approva la costituzione di nuove sottosezioni nella propria regione o provincia autonoma;
f) rilascia le autorizzazioni previste, coordina e controlla l’attività delle sezioni nel perseguimento delle finalità istituzionali; vigila che esse ottemperino alle norme statutarie e regolamentari comunicandone al CDC le eventuali inosservanze. - Le sedute del CDR si svolgono in via ordinaria ogni qual volta il PR lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da almeno un terzo dei componenti del CDR o dal collegio regionale dei revisori dei conti.
- I componenti del CDR partecipano alle sedute della ARD; possono prendervi la parola senza diritto di voto, anche se delegati elettivi della propria sezione.
Art. 57 – Presidente regionale o provinciale
- Il PR è il legale rappresentante del GR; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
a) convoca le sedute della ARD; convoca e presiede le sedute del CDR;
b) presenta alla ARD la relazione generale annuale sullo stato del GR accompagnata dal conto economico dell’esercizio e dallo stato patrimoniale del raggruppamento regionale;
c) partecipa alla conferenza nazionale dei PR;
d) pone in atto le deliberazioni del CDR. - In caso di impedimento il PR è sostituito da un vicepresidente o, in via subordinata, dal componente il CDR avente maggiore anzianità di adesione ininterrotta al Club alpino italiano.
Art. 58 – Conferenza nazionale dei presidenti regionali e provinciali
- La conferenza nazionale dei PR è convocata periodicamente, per uno scambio di informazioni tra CC, CDC e GR e per impostare e coordinare azioni comuni tra i diversi GR e controllarne i risultati.
- Assolve le seguenti funzioni specifiche:
a) esprime parere sui programmi di indirizzo del Club alpino italiano;
b) propone agli organi della struttura centrale la discussione di argomenti ritenuti necessari per un proficuo sviluppo delle attività istituzionali;
c) esprime parere obbligatorio sulle linee generali delle proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento generale.
Art. 59 – Collegio regionale o provinciale dei revisori dei conti
- Il collegio regionale o provinciale dei revisori dei conti di ciascun GR è composto almeno di tre componenti che si possono alternare alla presidenza dell’organo. Se è costituito un collegio interregionale, esso è composto da almeno un componente per ciascuna regione o provincia autonoma.
- Il collegio regionale o provinciale dei revisori dei conti o il componente regionale o provinciale assiste alle sedute della ARD e del CDR.
Art. 60 – Collegio regionale o provinciale dei probiviri
- Il collegio regionale o provinciale dei probiviri di ciascun GR è composto almeno da tre componenti effettivi e da due supplenti, questi ultimi saranno chiamati a comporre il collegio giudicante solo nel caso di legittimo impedimento di componenti effettivi; tra i componenti effettivi verrà eletto il presidente. Possono essere costituiti anche collegi interregionali.
- Il collegio giudica e decide sulle controversie interne al GR o deferite alla propria competenza – in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare.
- Le sue decisioni sono appellabili presso il collegio nazionale dei probiviri del Club alpino italiano.
Art. 61 – Organi tecnici regionali o provinciali consultivi - Gli organi tecnici regionali consultivi sono composti da un massimo di cinque componenti. Essi sono scelti e nominati dal CDR.
- I componenti degli organi consultivi operano, singolarmente o collegialmente solo su richiesta del CDR e sulla base di un incarico fiduciario che può essere limitato nel tempo e che può essere revocato.
Art. 62 – Organi tecnici interregionali, regionali o provinciali operativi
- Gli organi tecnici operativi interregionali, regionali e provinciali devono essere costituiti seguendo la stessa struttura ed organizzazione degli OTC operativi, in modo che ciascuno degli organi stessi abbia un omologo a livello centrale.
- L’ordinamento di ciascun GR stabilisce la composizione degli organi tecnici regionali operativi, le modalità della scelta, anche sulla base di indicazioni o designazioni delle sezioni e degli stessi organi tecnici regionali operativi, e di elezione dei loro componenti. Nel caso di organi tecnici interregionali l’ordinamento dei GR interessati provvede a stabilire le norme relative.
- La ARD esercita funzioni di indirizzo politico – locale; le funzioni di coordinamento e controllo dei risultati conseguiti sono esercitate dal CDR che ne riferisce alla ARD. Il CDR provvede al finanziamento delle attività degli OTTO con fondi propri e con quelli specificatamente destinati ai programmi approvati con il bilancio preventivo annuale, provenienti dalla Sede Centrale. Le funzioni di indirizzo tecnico generale sono esercitate dagli OTC operativi omologhi; nel caso di loro inerzia accertata, il CDC subentra d’ufficio con funzioni di supplenza.
Art. 63 – Altri organi regionali o provinciali e interregionali
- Le ARD possono costituire altri organi regionali o provinciali.
- Possono essere costituiti organi interregionali limitatamente ai collegi dei revisori dei conti, ai collegi dei probiviri, agli organi tecnici consultivi e agli organi tecnici operativi. Possono essere costituiti altri organi interregionali di coordinamento e di collaborazione.
- La costituzione di un organo interregionale o lo scioglimento di uno esistente è deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei delegati di ciascuno dei GR interessati. Entro quindici giorni dalla adozione, il testo della delibera è inviato al CC che – verificatane la legittimità e la opportunità – approva la delibera nella prima seduta utile; il direttore ne dà comunicazione agli interessati entro quindici giorni. L’elezione dei componenti degli organi interregionali costituiti è effettuata dai delegati di tutti i GR interessati, convocati in seduta congiunta, a maggioranza dei presenti.
- In difetto dell’accordo di cui al comma precedente o più in generale nel caso di inerzia accertata della o delle ARD, il CDC subentra d’ufficio con funzioni di supplenza. Il CDC – direttamente o tramite commissario ad acta specificamente nominato tra i propri componenti – costituisce o scioglie, sentite le sezioni interessate, gli organi regionali o interregionali, nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza dei fatti; il direttore ne dà comunicazione agli interessati entro quindici giorni.
Art. 64 – Condizioni di eleggibilità alle cariche regionali o provinciali
- I candidati alle cariche negli organi dei GR oltre a soddisfare tutte le condizioni generali di cui ai Titoli
VIII dello Statuto e del Regolamento generale devono essere soci di una delle sezioni costituenti il raggruppamento.
Art. 65 – Partecipazione alle sedute degli organi regionali o provinciali degli eletti negli organi del Club alpino italiano
- I soci eletti nel CC, nel CDC e nel collegio dei revisori dei conti sono invitati alle sedute degli organi dei raggruppamenti regionali e interregionali nella cui area è collocata la sezione di appartenenza. Se ritenuto opportuno, possono essere invitati anche alle sedute delle assemblee dei delegati di altri raggruppamenti regionali e interregionali.
- Gli ex presidenti generali sono invitati alle sedute delle assemblee dei delegati dei raggruppamenti regionali e interregionali nella cui area è collocata la sezione di appartenenza.
- I soggetti di cui ai due commi precedenti partecipano senza diritto di voto alle sedute alle quali sono invitati.
Art. 66 – Partecipazione alle sedute delle ARD dei rappresentanti delle sezioni nazionali
- I rappresentanti dei gruppi del C.A.A.I. e dei comitati dell’ A.G.A.I. e dei servizi del C.N.S.A.S. sono invitati alle sedute delle ARD del gruppo regionale di riferimento così come i rappresentanti dei GR di riferimento sono invitati alle sedute dei gruppi del C.A.A.I., dei comitati dell’A.G.A.I e dei servizi del C.N.S.A.S..
- I soggetti di cui al comma precedente partecipano alle ARD senza diritto di voto.
Art. 67 – Divieti e obblighi dei raggruppamenti regionali o provinciali di sezioni
- Ai GR è fatto divieto di stabilire e mantenere rapporti diretti con enti locali o altri che hanno competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona di altro GR, senza preventivo accordo del GR interessato.
- Ogni GR è obbligato:
a) a presentare al CDC entro il termine fissato dal calendario degli adempimenti per l’ AD una relazione riassuntiva dell’ attività svolta nell’anno precedente e a trasmettere copia dello stato patrimoniale del GR e del conto economico;
b) a trasmettere al direttore e al CDC entro trenta giorni dalle votazioni o dalla variazione l’elenco degli eletti negli organi del GR e il recapito ufficiale;
c) a trasmettere al comitato elettorale entro trenta giorni dalle votazioni l’elenco dei designati alle cariche negli organi del Club alpino italiano e a trasmettere al comitato elettorale le schede delle votazioni per la carica di componente del CC, in ottemperanza alle norme di cui al Titolo IV;
d) a trasmettere al direttore e al CDC copia dell’ordinamento del GR e delle sue modifiche, entro trenta giorni dall’adozione da parte della ARD.
TITOLO VII – CAPO II – AREE REGIONALI E INTERREGIONALI
Art. 68 – Aree regionali e interregionali
- Le aree regionali e interregionali esistenti alla data di adozione del Regolamento generale hanno le seguenti denominazioni:
a) Regioni Liguria – Piemonte – Valle d’Aosta (LPV);
b) Regione Lombardia (LOM);
c) Regioni Veneto – Friuli Venezia Giulia (VFG);
d) Regioni Toscana – Emilia-Romagna (TER);
e) Regioni Centro – Meridionali – Insulari (CMI);
f) Regione Trentino-Alto Adige (TAA). - Su proposta del CC, l’ AD può modificare il numero delle aree e rideterminare i GR finitimi in ciascuna compresi. Ciascuna area deve includere almeno una regione.
- La richiesta di individuazione di una nuova area o di modifica di quelle esistenti deve essere presentata al CC dai consigli direttivi di almeno due terzi delle sezioni e dei soci dell’area interessata entro il 31 ottobre per l’AD ordinaria immediatamente successiva e deve contemporaneamente soddisfare le seguenti condizioni generali, valide per ciascuna area:
a) il numero di sezioni appartenenti a ciascuna area non deve essere inferiore a cinque;
b) il numero dei soci iscritti alle sezioni di ciascuna area non deve risultare inferiore al due e mezzo per cento del numero complessivo dei soci del Club alpino italiano;
c) il numero dei delegati di diritto ed elettivi delle sezioni e dei soci di ciascuna area non deve risultare inferiore al uno e mezzo per cento del numero complessivo dei delegati del Club alpino italiano.
Le situazioni numeriche relative a sezioni, soci e delegati sono riferite al 31 dicembre immediatamente precedente la presentazione della richiesta; fanno testo i dati ufficiali a disposizione della direzione. - Il CC, sentiti i CDR interessati, decide sulla presentazione della proposta alla AD e comunica la sua decisione a tutti i CDR e alle sezioni interessate.
- Le ARD dei GR operanti nel territorio di una area interregionale convocate in seduta congiunta ai sensi dello Statuto, sono convocate e presiedute a turno dal PR di uno dei raggruppamenti. L’assemblea così costituita mantiene la denominazione storica di convegno delle regioni.
PARTE TERZA – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
TITOLO VIII – CAPO I – DEFINIZIONI
Art. 69 – Definizioni
- Nell’ordinamento del Club alpino italiano sono utilizzati vocaboli e locuzioni – qui elencati in ordine alfabetico – con significati specifici.
ꞏ Carica sociale: una delle cariche elettive negli organi della struttura centrale, di cui ai Titoli III e IV, e negli organi delle strutture territoriali, di cui ai Titoli VI e VII dello Statuto e del Regolamento generale.
ꞏ Idoneità: il possesso delle caratteristiche, dei requisiti di competenza e di esperienza nonché l’insussistenza di condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità – stabiliti dalla legge o dall’ordinamento del Club alpino italiano – richiesti al socio per accedere ad una particolare carica sociale o per ricevere un incarico.
ꞏ Incarico: l’affidamento al socio di compiti specifici, anche speciali o di missione o di rappresentanza, all’interno del Club alpino italiano o nei confronti del suo esterno, con prestazioni personali volontarie e gratuite. Incarico professionale: l’affidamento a persona fisica o giuridica del compito di svolgere attività professionali specifiche, per conto e nell’interesse del Club alpino italiano, con conseguente rapporto contrattuale. Gli incarichi professionali sono soggetti alle norme del regolamento di organizzazione e del regolamento di amministrazione e di contabilità.
ꞏ Inerzia accertata: qualunque caso di ritardo nell’adempiere funzioni dovute, anche per cause estranee alla volontà dei singoli, prolungato oltre i limiti di tempo stabiliti dall’ordinamento del Club alpino italiano o fissati dalla delibera di affidamento di un incarico da parte di qualsiasi soggetto o organo della struttura centrale o delle strutture territoriali. Per estensione, qualunque caso di incapacità a deliberare per mancato raggiungimento delle maggioranze stabilite. - ꞏ Ordinamento: il complesso di norme che disciplinano il Club alpino italiano e ciascuna sua struttura, centrale o territoriale. O. della struttura centrale: il complesso di norme specifiche che disciplinano la struttura centrale (nell’ordine gerarchico: statuto, regolamento generale, regolamento disciplinare, regolamento di organizzazione, regolamento di amministrazione e di contabilità, altri regolamenti specifici).
- O. delle sezioni, dei raggruppamenti regionali: il complesso di norme specifiche che disciplinano, rispettivamente, le sezioni e i raggruppamenti regionali; in entrambi i casi la norma di ordine gerarchico superiore è denominata statuto, nei casi previsti dalla legge.
- ꞏ Organo: ogni struttura organizzativa costituita da un socio o da più soci cui sono affidati, con mandato elettivo, compiti e funzioni specifici nell’ambito dell’organizzazione del Club alpino italiano: organo individuale, collegiale. Organi centrali: v. Statuto, Titolo IV. Organi del Club alpino italiano: v. Statuto, articolo 4, comma secondo. Organi delle strutture territoriali: v. Statuto, articolo 24, comma secondo e Statuto, articolo 32, comma terzo.
- ꞏ Regolamento generale: il Regolamento generale del Club alpino italiano, quale risulta dopo le modifiche adottate dal CC a Milano in data 27 ottobre 2001, 12 luglio 2003 e 12 febbraio 2005 e dopo l’adozione di eventuali modifiche successive.
- ꞏ Statuto: lo Statuto del Club alpino italiano, quale risulta dopo le modifiche adottate a Verona in data 8 ottobre 2000, 14 gennaio 2001 e 30 novembre 2003 e dopo l’adozione di eventuali modifiche successive.
- ꞏ Struttura centrale: v. Statuto, articolo 4, comma terzo e Statuto, da Titolo III a Titolo V.
- ꞏ Strutture territoriali: v. Statuto, articolo 4, comma terzo e Statuto, Titolo VI e Titolo VII.
TITOLO VIII – CAPO II – CARICHE SOCIALI – INCARICHI
Art. 70 – Cariche sociali e incarichi
- La designazione e la elezione dei candidati alle cariche sociali e l’affidamento di incarichi ai soci sono effettuati assumendo come criteri di selezione l’ idoneità e la disponibilità a operare con prestazioni personali volontarie e gratuite, svolte a favore del Club alpino italiano, dei suoi soci e di terzi, con professionalità, ad un buon livello di competenza e di efficienza.
Alla designazione alla carica di componente del Comitato direttivo centrale è riservata una ragionevole quota al genere meno rappresentato. - Il voto per la designazione e per l’elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l’elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l’elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. Gli eletti alle cariche sociali esercitano le loro funzioni in piena libertà d’azione, di espressione e di voto, senza vincolo di mandato. I soggetti legittimati a deliberare l’attribuzione di incarichi, stabiliscono durata, compiti e obiettivi dei medesimi, fissano natura e periodicità dei rapporti informativi e ogni altra clausola atta a tutelare gli interessi generali e particolari del Club alpino italiano. Il limite statutario relativo alla rieleggibilità degli eletti alle cariche sociali deve essere inteso come riferito esclusivamente alla rielezione alla stessa carica sociale.
- La gratuità delle cariche sociali esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al socio di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, e qualora si configurino conflitti di interesse fra carica ricoperta e prestazione svolta. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico, come sopra definito.
Art. 71 – Condizioni per l’eleggibilità alle cariche sociali e per l’attribuzione di incarichi
- Il candidato alla carica di presidente generale (PG) al momento della elezione deve avere maturato esperienza negli organi centrali o alla presidenza di un GR per un intero mandato e deve aver maturato esperienza pluriennale alla presidenza di una struttura territoriale del Club alpino italiano; deve avere compiuto il trentesimo anno di età.
- Il candidato alla carica di componente del comitato direttivo centrale (CDC) al momento della elezione deve avere maturato esperienza negli organi centrali o negli organi delle strutture territoriali del Club alpino italiano per un intero mandato o deve avere maturato esperienza pluriennale in incarichi quale rappresentante ufficiale del Club alpino italiano o personale del PG presso organizzazioni nazionali o internazionali, e deve essere in possesso delle competenze ed esperienze di tipo organizzativo-gestionale inerenti alla carica; deve avere compiuto il venticinquesimo anno di età.
- Il candidato alla carica di componente del comitato centrale di indirizzo e di controllo (CC) al momento della elezione deve avere maturato esperienza negli organi centrali o negli organi delle strutture territoriali del Club alpino italiano per un intero mandato o deve avere maturato esperienza pluriennale in incarichi quale rappresentante ufficiale del Club alpino italiano o personale del PG presso organizzazioni nazionali o internazionali, oppure deve essere in possesso delle competenze ed esperienze di tipo organizzativo-gestionale inerenti alla carica; deve avere compiuto il venticinquesimo anno di età.
- Il candidato alla carica di revisore dei conti nel collegio nazionale, al momento della elezione deve essere iscritto al registro dei revisori contabili; non può intrattenere alcun rapporto professionale – anche occasionale e non retribuito – con il Club alpino italiano; deve avere compiuto il trentesimo anno di età.
- Il candidato alla carica di proboviro nel collegio nazionale, al momento della elezione deve essere magistrato o essere iscritto nell’albo degli avvocati, in entrambi i casi da almeno cinque anni e deve avere maturato esperienza negli organi centrali o negli organi delle strutture territoriali per un intero mandato; non può intrattenere alcun rapporto professionale – anche occasionale e non retribuito – con il Club alpino italiano; deve avere compiuto il trentesimo anno di età.
- Il candidato alla carica di componente del comitato elettorale (CE) al momento della elezione deve avere maturato esperienza negli organi centrali o negli organi delle strutture territoriali per un intero mandato, al fine di garantire una adeguata conoscenza dell’ordinamento del Club alpino italiano.
- Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi elettivi:
a) quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o territoriali che può interferire con la carica o incarico ricoperto;
b) quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del Club alpino italiano;
c) quanti sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;
d) quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal regolamento disciplinare o quanti a qualunque titolo hanno lite pendente con il Club alpino italiano o con le strutture centrale o territoriali avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa;
e) quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva;
f) quanti sono nominati a far parte della commissione di verifica dei poteri e quanti sono nominati scrutatori. - Gli ordinamenti degli altri organi centrali e gli ordinamenti delle strutture territoriali dispongono sulle eventuali ulteriori condizioni di eleggibilità e di ineleggibilità da accertare per i candidati a cariche elettive nei relativi organi.
- Prima della elezione, la inesistenza di una delle condizioni di idoneità previste, determina la ineleggibilità del candidato; dopo l’elezione, la perdita anche di una sola di tali condizioni, l’insorgere o l’avvenuta conoscenza di una qualsiasi delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, è insanabile e comporta la decadenza dalla carica ricoperta. Il CC prende atto delle sopravvenute condizioni di ineleggibilità negli organi della struttura centrale e adotta nella prima seduta utile le deliberazioni conseguenti che sono rese pubbliche mediante affissione all’albo e comunicate all’interessato. Gli stessi princìpi valgono per quanti iniziano ad intrattenere un’attività retribuita su incarico delle strutture centrali o territoriali durante il loro mandato e per il caso di attribuzione di un incarico, come definito nei precedenti commi del presente articolo. Gli ordinamenti delle strutture territoriali dispongono analogamente per la decadenza dalle cariche ricoperte negli organi delle stesse strutture.
Art. 72 – Incompatibilità tra cariche sociali
- Nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale
- Il disposto del comma 1 non si applica al socio eletto alla carica di:
a) delegato alla AD e alla ARD che è compatibile con tutte le altre cariche sociali, fermo quanto disposto dagli artt. 16 comma 2 e 19 dello Statuto e dell’art. 56 comma 4 del presente regolamento generale
b) presidente sezionale che può essere eletto alla carica di componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o territoriali; - c) componente del consiglio direttivo di una sezione, che può essere eletto alla carica di componente del CC o del CDR, oppure alla carica di PR, oppure alla carica di componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o territoriali o delle strutture operative centrali.
- d) componente del comitato dei revisori dei conti di una sezione, che può essere eletto alla carica di componente del CC, del CDR oppure alla carica di componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o territoriali o delle strutture operative centrali.
- Il disposto del comma 1 non si applica al socio eletto alla carica di:
- All’insorgere di eventuale conflitto di interessi, il socio – eletto in uno degli organi di cui ai casi precedenti – non può partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione, né può assumere incarichi di controllo o di ispezione nei confronti della sezione di appartenenza.
- Il socio che si trova in una delle condizioni di incompatibilità previste nei commi precedenti deve optare per una delle due cariche – entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di comunicazione della seconda elezione e in ogni caso prima di partecipare alle sedute degli organi nei quali risulta eletto – pena la decadenza d’ufficio dalla carica antecedente. Nel caso di rinuncia alla seconda carica è proclamato eletto a questa ultima il successivo nell’elenco dei votati.
- Il socio non può essere delegato di diritto o elettivo alla AD in più di una sezione; nel caso si verificasse tale condizione, il socio deve optare entro quindici giorni dall’insorgere della condizione e in ogni caso prima della AD; in difetto di opzione, il socio rimane delegato della prima sezione o, nel caso di contemporaneità, della sezione a cui il socio appartiene con maggiore anzianità.
- Gli ordinamenti delle singole strutture territoriali dispongono per ogni altra situazione di incompatibilità.
Art. 73 – Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità
- Le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei candidati alle cariche negli organi del Club alpino italiano – di cui all’articolo 4, comma secondo, lettere da b) a f) dello Statuto – sono verificate dal CE di cui al Titolo III. Le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei candidati alle cariche negli organi tecnici centrali operativi, nelle strutture operative e nelle strutture territoriali sono verificate dai soggetti individuati dagli ordinamenti relativi.
Art. 74 – Decorrenza e durata delle cariche sociali – Decadenza per dimissioni e per Assenze
- Gli eletti alle cariche sociali assumono l’incarico all’atto della proclamazione della loro elezione da parte del CE, nei casi e nei modi previsti al Titolo III, o da parte del presidente dell’organo elettorale preposto, in ogni altro caso. La norma statutaria secondo la quale gli eletti durano in carica non più di tre anni deve essere intesa nel senso che – ove ne sussistano le condizioni – l’incarico può durare meno di tre anni e alla scadenza dei tre anni, continua, a tutti gli effetti, solo fino alla proclamazione dei nuovi eletti.
- Le dimissioni dalla carica di componente degli organi centrali sono indirizzate al PG e al direttore e assunte immediatamente al protocollo nell’ordine temporale di presentazione. Esse non necessitano di presa d’atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
- Le assenze dalle sedute degli organi centrali devono essere giustificate in anticipo; in mancanza di comunicazione scritta pervenuta al direttore nelle quarantotto ore successive dall’ inizio della seduta, le assenze sono considerate ingiustificate.
- Il componente di uno degli organi centrali che per tre volte consecutive sia risultato assente ingiustificato dalle sedute del proprio organo, decade dalla carica. Il CC prende atto della avvenuta decadenza e, secondo i casi, il direttore dà comunicazione dell’accaduto agli interessati per l’avvio della procedura di sostituzione.
- Gli ordinamenti delle strutture territoriali devono prevedere analoghe norme di decadenza per dimissioni o per assenze ingiustificate.
- La decadenza della maggioranza dei componenti di un organo ne determina lo scioglimento e la indizione di nuove votazioni per la elezione dei suoi componenti. I componenti decaduti per sospensione, per dimissioni o per assenze ingiustificate non possono essere rieletti nelle elezioni sostitutive.
Art. 75 – Sostituzione di componenti di organi centrali e di organi delle strutture territoriali decaduti prima del termine del mandato
- La sostituzione del componente di un organo centrale, per qualsiasi motivo decaduto dal mandato, è effettuata alla prima AD ordinaria, successiva alla decadenza, sempre che la decadenza sia nota prima della convocazione della AD; in caso contrario la sostituzione avverrà alla successiva AD ordinaria. Nel caso del CC, la sostituzione del consigliere è effettuata alla prima assemblea regionale o interregionale dei delegati, successiva alla decadenza, sempre che la decadenza sia nota prima della convocazione della assemblea; in caso contrario la sostituzione avverrà alla successiva assemblea ordinaria. Nel caso di altri organi centrali e nel caso delle strutture territoriali, l’organo che ha eletto il componente, procede alla sua sostituzione nella prima seduta utile.
- Il nuovo eletto assume a tutti gli effetti l’anzianità del sostituito.
Art. 76 – Rimborso delle spese sostenute
- Il rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi centrali e territoriali nell’espletamento delle funzioni relative e dai soci ai quali è stato attribuito un incarico da parte degli organi competenti, è dovuto a tutti in uguale misura e con le modalità deliberate periodicamente dal CDC.
- Il rimborso è dovuto anche a quanti intervengono come invitati alle sedute degli organi centrali e alle AD.
- In ogni caso, sia con riferimento a cariche che incarichi, centrali o territoriali, la gestione di cassa obbliga alla puntuale e documentata rendicontazione.
- Sono rimborsabili esclusivamente le spese documentate da giustificativi e sono espressamente esclusi rimborsi in via forfettaria.
Art. 77 – Cariche sociali ed incarichi – Inerzia accertata
- In caso di inerzia accertata, l’organo che – in applicazione del principio statutario di sussidiarietà verticale – è previsto specificatamente o l’organo che ha affidato l’incarico, prima di intervenire in supplenza del soggetto inadempiente, provvede d’ufficio ad inviargli, nel più breve tempo possibile, formale diffida ad adempiere le funzioni dovute, fissando un termine ultimativo congruo, in nessun caso superiore a novanta giorni. Il superamento di questo secondo termine origina la condizione di inerzia accertata e ripetuta.
TITOLO VIII – CAPO III – STRUTTURE TERRITORIALI
Art. 78 – Ordinamento delle strutture territoriali
- L’ordinamento delle strutture territoriali deve essere conforme alle direttive generali adottate dal CC.
- L’adeguamento dell’ordinamento delle strutture territoriali alle modifiche dell’ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. È adottato dal CDR per l’ordinamento del GR o dal consiglio direttivo sezionale per l’ordinamento della sezione con propria delibera, da portare rispettivamente ad approvazione della ARD o dell’assemblea dei soci nella prima seduta utile.
Art. 79 – Divieti e obblighi delle strutture territoriali
- Alla denominazione delle strutture territoriali non può essere aggiunto il nome di altri enti od organizzazioni né il riferimento a qualunque altro tipo di organizzazione diversa dal Club alpino italiano. Le strutture territoriali devono esporre nella propria sede lo stemma del Club alpino italiano.
- L’uso dello stemma del Club alpino italiano da parte delle strutture territoriali, anche per iniziative locali che abbiano il loro patrocinio, è libero ma deve rispettare i modelli ufficialmente adottati e depositati, in conformità a quanto stabilito nel Titolo I, per quanto riguarda disegno, colori e proporzioni.
- Ogni struttura territoriale è obbligata ad inviare, a titolo gratuito, alla biblioteca nazionale del Club alpino italiano almeno due copie di ogni pubblicazione di qualunque tipo e per qualunque motivo edita o patrocinata.
Art. 80 – Provvidenze a favore delle strutture territoriali
- Le iniziative di interesse generale intraprese dalle strutture territoriali possono ottenere contributi – secondo i casi – dal CDC sul bilancio del Club alpino italiano o dal CDR sul bilancio del raggruppamento regionale, previa approvazione dei relativi progetti finanziari o programmi organizzativi da parte dell’organo competente e, se relative a beni immobili, previo accertamento della regolarità del titolo di possesso e approvazione dell’opera, del progetto e del preventivo economico e finanziario da parte dell’organo centrale competente.
- Il CDC può concedere sovvenzioni ed ausili finanziari alle strutture territoriali del Club Alpino Italiano, sia in forma di finanziamenti che di prestazione di garanzie, nel rispetto dell’art. 12, comma 2, della Legge n. 241/90 e s.m.i.1
TITOLO VIII – CAPO IV – REGOLAMENTO GENERALE – INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI NORME
Art. 81 – Forme di pubblicità delle modifiche del regolamento generale
- Il CDC comunica alla AD e a tutte le strutture territoriali il testo delle modifiche del Regolamento generale adottate dal CC, accompagnato da adeguata documentazione; la comunicazione alla AD è inserita nell’ordine del giorno della seduta utile immediatamente successiva e alle strutture territoriali è inoltrata entro trenta giorni di calendario dalla loro adozione.
Art. 82 – Interpretazione autentica dell’ordinamento della struttura centrale del Club alpino italiano e delle strutture territoriali
- Gli organi del Club alpino italiano e delle strutture territoriali regionali, esclusi rispettivamente il PG e i PR sono soggetti abilitati alla richiesta di interpretazione autentica di una norma dell’ordinamento della struttura centrale. La richiesta deve essere deliberata a maggioranza dei componenti degli organi richiedenti e deve essere presentata al direttore per iscritto con chiaro riferimento alla norma in oggetto e alle motivazioni che hanno determinato la richiesta.
- Il direttore istruisce la pratica. Se incompleta degli elementi necessari la restituisce al richiedente con richiesta di completamento, se completa la assegna all’organo che aveva preparato e approvato la norma, per l’esame preliminare della richiesta. Esso può elaborare collegialmente l’interpretazione autentica, oppure può nominare specifica commissione, composta anche da esperti esterni all’organo stesso, o ricorrere alla consulenza di organi tecnici centrali esistenti. Lo stesso organo delibera l’ interpretazione autentica della norma nella prima seduta utile e ne rimette il testo all’organo che aveva adottato la norma per la ratifica della interpretazione.
- L’interpretazione autentica è elaborata sulla base della documentazione preparatoria conservata, inclusi i dibattiti e le dichiarazioni registrati nel corso delle sedute degli organi che avevano approvata e/o adottata la norma. L’ interpretazione autentica non può mai concludersi con una proposta di modifica della norma stessa.
- Non sono ammesse ad esame ulteriori richieste di interpretazione della stessa norma, anche da parte di altri soggetti, salvo che siano intervenute nel frattempo modificazioni della norma stessa.
- L’interpretazione autentica deve accompagnare il testo ufficiale dell’ordinamento al quale appartiene la norma; all’interpretazione autentica è data la stessa pubblicità dovuta alla norma adottata.
- Gli ordinamenti delle strutture territoriali devono prevedere analoghe procedure di interpretazione autentica. Per gli ordinamenti soggetti ad approvazione da parte del CC, lo stesso CC deve approvare anche le interpretazioni autentiche nella prima seduta utile.
TITOLO VIII – CAPO V – NORME TRANSITORIE
Art. 83 – Scioglimento delle sezioni
- Agli effetti dell’eventuale scioglimento della sezione, il numero minimo complessivo di soci fissato nell’ordinamento del Club alpino italiano trova applicazione immediata per le sezioni costituite o ricostituite con delibera di approvazione del CC in data successiva all’entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento generale.
- La direzione procede d’ufficio ad un riesame generale della situazione delle sezioni in base alle risultanze del tesseramento soci al 31 dicembre 2006. Eventuali casi di riduzione del numero complessivo di soci a meno di settantacinque – ripetuti per il secondo anno sociale consecutivo – sono comunicati alle sezioni interessate, ai CDR e al CDC, entro i trenta giorni successivi. Il CDC, sentiti i CDR competenti, delibera lo scioglimento della sezione o, se valutata positivamente l’attività istituzionale svolta dalla sezione negli ultimi cinque anni e se sussistono le condizioni locali, la sua fusione con altra sezione o la sua trasformazione in sottosezione di altra sezione dello stesso GR. La delibera è soggetta all’approvazione del CC. In entrambi i casi, i soci mantengono la loro adesione al Club alpino italiano e chiedono il trasferimento ad altra sezione a loro libera scelta.
Art. 84 – Regolamenti preesistenti
- Nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore dello Statuto del Club alpino italiano e l’adozione da parte del CC del Regolamento generale, del regolamento di organizzazione, del regolamento di amministrazione e di contabilità, del regolamento disciplinare e di ogni altro regolamento necessario per il funzionamento degli organi centrali o previsto dall’ordinamento della struttura centrale del Club alpino italiano, rimangono in vigore i regolamenti preesistenti – se non espressamente abrogati – limitatamente alle parti non incompatibili con i princìpi stabiliti dallo Statuto.
- Le norme regolamentari preesistenti all’adozione del Regolamento generale, relative alla idoneità a ricoprire le cariche sociali, rimangono in vigore – ad personam – a favore degli eletti in carica, fino al termine naturale del mandato in corso, purché non in contrasto con le disposizioni di legge o non espressamente abrogate.
Art. 85 – Raggruppamenti regionali o provinciali di sezioni
- Le sezioni – esistenti e operanti nel territorio di una regione o di una provincia autonoma alla data di adozione del Regolamento generale – e i soci ad esse iscritti fanno parte del GR relativo e non possono sottrarsi agli obblighi che ne derivano.
- La ARD del GR – convocata, non oltre sei mesi dalla entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento generale, dal presidente del convegno competente in carica, che la presiede fino alla elezione del PR – delibera la costituzione degli organi previsti dallo Statuto e ne elegge i componenti nella prima seduta utile. La delibera di costituzione è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei delegati del GR.
- Le ARD di due o più GR finitimi, quando lo ritengano opportuno o siano nella impossibilità di costituire tutti gli organi regionali previsti dallo Statuto, possono convenire di costituire uno o più organi interregionali. Le relative deliberazioni
– che devono stabilire anche i criteri di attribuzione a ciascun GR di parte dei componenti degli organi comuni – sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei delegati di ciascuno dei GR, convocati in seduta congiunta. - Nel caso precedente, entro trenta giorni dalla sua adozione, il testo della delibera è trasmesso al CC che
– verificatane la legittimità e la opportunità – l’approva nella prima seduta utile successiva; il direttore ne dà comunicazione agli interessati entro trenta giorni. - Fino all’adozione da parte della ARD dell’ordinamento del GR – redatto a cura del CDR – trovano applicazione, in quanto applicabili, le norme dell’ordinamento della struttura centrale del Club alpino italiano, integrate dalle direttive generali adottate dal CC.
Art. 86 – Convegni regionali o interregionali – Delegazioni regionali
- Gli organi dei convegni regionali o interregionali e delle delegazioni regionali esistenti rimangono operanti nella loro composizione con funzioni di supplenza fino alla costituzione degli organi previsti dei GR e alla elezione dei relativi componenti; in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2006. I componenti degli organi dei convegni e delle delegazioni sono eleggibili negli organi regionali o interregionali.
- Nella prima seduta utile, convocata con le modalità stabilite nell’articolo precedente, la ARD può esprimere la propria volontà ad adottare o a mantenere in essere le forme di coordinamento e di collaborazione ritenute più opportune con altri GR della stessa area interregionale, anche ai fini dell’esercizio della opzione relativa alle modalità di elezione dei componenti del CC, di cui al Titolo IV. La relativa deliberazione è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei delegati del GR interessato. Le relative deliberazioni finali sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei delegati di tutti iGR interessati, convocati in seduta congiunta.
- Nel periodo intercorrente tra l’adozione del Regolamento generale, la costituzione degli organi previsti dallo Statuto e l’adozione dell’ordinamento dei GR di ciascun convegno regionale o interregionale, rimangono in vigore le norme preesistenti, in analogia a quanto previsto per la struttura centrale del Club alpino italiano, purché non in contrasto con lo Statuto.
- Il mancato raggiungimento delle maggioranze qualificate prescritte nelle norme transitorie determina l’automatica applicazione delle disposizioni previste per i casi di inerzia accertata.
- Successive modifiche e integrazioni ↩︎